Illegittima l'esclusione dal concorso pubbico dell'infermiere straniero non in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, Decreto del 17 marzo 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 746 volte dal 30/03/2012
Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha accolto la richiesta di un provvedimento d’urgenza proposto da tre infermieri professionali di nazionalità serba che si erano visti escludere dall’Azienda Sanitaria triestina dal concorso pubblico per l’assunzione di 31 infermieri professionali, le cui prove concorsuali si terranno a partire dal 29 marzo prossimo. Le ragioni dell’esclusione sono da ricercare nel mancato possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, considerato necessario dall’Azienda Sanitaria per poter godere dell’equiparazione con i cittadini italiani e comunitari per l’accesso al pubblico impiego. Questo in quanto l’art. 27 del T.U. immigrazione riferito al permesso di soggiorno per lavoro infermieristico, già prevede nelle sue norme di attuazione una clausola di equiparazione con i cittadini italiani e comunitari nell’accesso ai rapporti di pubblico impiego nei ruoli infermieristici.
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, letto il ricorso ex art. 700 cpc ante causam depositato in data 16.3.12 dai sigg.ri Xxx, Yyy e Zzz [...]
pronuncia il seguente
DECRETO
In fatto
- i ricorrenti si dolgono dell'esclusione dal concorso per assunzione a tempo indeterminato per 31 posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere cat. D del ruolo sanitario indetto dalla Asl n. 1 Triestina con bando di concorso pubbico nel Bur di data 6.4.11 in quanto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda risultavano essere cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno CE per soggiornantidi lungo periodo;
- i ricorrenti in ragione dei precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale ed essendo titolari come cittadini serbi legalmente soggiornanti a Trieste per motivi di lavoro infermieristico ex art. 27 comma 1 lett. R bis del TU immigrazione di permessi di soggiorno conm dicitura "casi particolari", ritenevano ingiustificata l'esclusione in quanto contraria all'equiparazione prevista dal Dpr n. 220/01 ed effettuata per la professione infermieristica dall'art. 27 cit., nonchè alla convenzione OIL n. 143/1975.
- in punto periculum osservavano gli attori che da un lato a fronte della precedente pronuncia del Tribunale di Trieste di data 1.7.11 e 22.7.11 sarebbe stato obbligo della azienda sanitaria cessare dal comportamento discriminatorio nei confronti di tutti i candidati extracomunitari legalmente soggiornanti nel nostro paese e che l'intervento urgente del giudice si è reso necessario poichè la prova concorsuale dalla quale sono stati esclusi si terrà in data 29.3.2012, con conseguente necessità di una pronuncia immediata in assenza di contraddittorio da parte del giudicante;
In diritto
La domanda cautelare va accolta siccome fondata essendo allo stato provato sia il requisito del fumus boni iuris che del periculum in mora; vieppiù la circostanza che la prova scritta per il concorso si svolgerà in data 29.3.12 [...], rende necessario l'intervento immediato del giudice in assenza di contraddittorio.
Nel merito [...] a fronte della norma contenuta in art. 2 lett. A) dpr n. 320/01 recante il regolamento per la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale possono partecipare ai concorsi coloro che "... possiedono la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea".
Equiparazione che appare sussistente in quanto contenuta in alcune norme ed in particolare per gli infermieri professionali nella disposizione di cui all'art. 27 co. 1° della lettera r bis), [...] entrata in vigore il 10.9.2002, il quale costituisce una legge speciale che ha comportato senza dubbio una deroga alle norme che richiedono il requisito della cittadinanza; essa in particolare stabilisce la possibilità di ingresso nel territorio nazionale, fuori dell'annuale piano flussi, per gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private senza operare alcuna distinzione tra le forme di contratto (a tempo indeterminato o a termine).
Del pari il DPR 31.8.1999 n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del T.U. dei cittadini extracomunitari il quale, nel disciplinare ai sensi e per gli effetti del precitato art. 27 l'ingresso al lavoro degli infermieri professionali, all'art. 40 comma 21 prevede che gli infermieri dotati di specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute possono essere assunti presso "le strutture sanitarie, sia pubbliche che private [...] anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura".
Pertanto, per la categoria degli infermieri professionali deve ritenersi che il cittadino extracomunitario sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ammesso all'impiego in questione, a parità di tutti gli altri requisiti, con il cittadino italiano o comunitario, trattandosi peraltro di lavoro che non implica esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e che non attiene alla tutela dell'interesse nazionale, secondo i criteri limitativi introdotti nell'art. 38 D. L.vo n. 165 del 2001, recante la disciplina del lavoro nelle P.A., con il quale sono stati recepiti gli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione ai cittadini degli stati membri.
Sul piano generale va poi ricordato l'art. 2 comma terzo della Convenzione OIL n. 143/75 che prevede una parità di trattamento in favore del lavoratore regolarmente soggiornante in Italia; nonchè la L. 10.4.1981 n. 158 di ratifica della convenzione OIL 24.6.1975 n. 143; in forza dell'art. 10 della Convenzione: "Ogni Membro per il quale la convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonchè di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio"; l'art. 14 prevede inoltre che ogni Stato membro può "respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni" ma solo "qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato".
Da ultimo il D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero il quale all'art. 2 dispone che: "1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme, di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. / 2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente."
A fronte di questo scenario normativo l'esclusione dei ricorrenti in quanto titolari non di un permesso di soggiorno di lungo periodo (ossia permesso di soggiorno a tempo indeterminato), ma di permesso di soggiorno per casi particolari (ossia per ragioni di lavoro ai sensi dell'art. 27 lett. d) TU immigrazione) rimane ingiustificata trattandosi di persone regolarmente soggiornanti nel nostro paese e alle quali il permesso, attualmente valido anche se di durata predeterminata potrà essere rinnovato nel tempo senza che pertanto le esigenze di cui all'art. 97 Cost. siano lese.
In ordine al periculum l'imminenza dello svolgimento delle prove concorsuali rende allo stato sussistente anche il requisito de quo
PER QUESTI MOTIVI
[...]
In accoglimento della domanda attorea
Ordina
alla parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore di ammettere i ricorrenti alle prove scritte [...]
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