Mancata sottoscrizione ricorso tributario
Cass. civile sez. trib. 18/06/2009 n.14117
Avv. Riccardo Neri
di Sarzana, SP
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Cassazione civile sez. trib. Data: 18 giugno 2009 Numero: n. 14117 CLASSIFICAZIONE PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Nuovo) Procedimento in genere Procedimento tributario (nuovo) - Procedimento - Notificazioni - A mezzo posta o con consegna all'ufficio finanziario - Copia depositata con la costituzione in giudizio - Sottoscrizione dell'autore dell'atto (parte o difensore) - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso. INTESTAZIONE LA CORTE SUPR
Data: 18 giugno 2009
Numero: n. 14117
CLASSIFICAZIONE
PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Nuovo) Procedimento in genere
Procedimento tributario (nuovo) - Procedimento - Notificazioni - A mezzo posta o con consegna all'ufficio finanziario - Copia depositata con la costituzione in giudizio - Sottoscrizione dell'autore dell'atto (parte o difensore) - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
INTESTAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
INDUSTRIA SU NICOLA EMPEDOCLINA S.R.L., in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso, per delega a margine del
ricorso per Cassazione, dall'Avvocato Enrico Quattrocchi del foro di
Agrigento, elettivamente domiciliato in Roma, via della Panetteria n.
15 presso lo studio legale dell'Avvocato SINESIO Antonio;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro p.t.
e l'AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato e presso
la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 domiciliati;
avverso la sentenza la sentenza n. 144/11/01 emessa dalla Commissione
Tributaria Regionale di Palermo il 9.04.2001 e depositata il
9.04.2001.
udita la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;
Viste le conclusioni scritte del P.G. PRATIS Pierfelice che ha
chiesto, il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato.
(Torna su ) FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base del processo verbale di constatazione, redatto in data 30/4/1998 dalla Guardia di Finanza del Comando Tenenza di Porto Empedocle, l'Ufficio Imposte Dirette di Agrigento (oggi Agenzia delle Entrate Ufficio di Agrigento) ha redatto e notificato l'avviso di accertamento N. (OMISSIS) ai fini IRPEG ed ILOR per l'anno d'imposta 1993, effettuando specifici recuperi ad imposizione, di cui l'atto stesso evidenzia l'an ed il quantum.
Su ricorso della prefata società, che ha contestato i vari recuperi ad imposizione, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sezione 5, ha emesso la sentenza n. 1165/99 del 17.11.1999, depositata il 19.1.2000, con la quale in parziale accoglimento delle eccezioni sollevate ha ritenuto legittimo l'accertamento operato e motivato con richiamo al processo verbale di constatazione, ma ha ridimensionato il quantum di alcune riprese fiscali.
La stessa società ha impugnato la predetta sentenza con atto di appello, proposto mediante consegna all'Ufficio ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, art. 20, comma 1 e art. 16, comma 3.
Successivamente l'Ufficio ha proposto appello incidentale e controricorso.
In conseguenza delle predette impugnazioni la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione 11, ha emesso la sentenza n. 144/11/01 del 9.4.2001, depositata il 9.4.2001, con la quale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società in via principale per omessa sottoscrizione, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 53, comma 1, e del cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamato art. 18, comma 3.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la Industria Sunicola Empedoclina s.r.l., deducendo come primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In particolare viene dedotto che la mancata sottoscrizione della copia del ricorso diretto alla segreteria della Commissione Tributaria non determinerebbe la nullità del ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale, non potendosi nella specie parlare di inesistenza di sottoscrizione da parte dell'interessato, dal momento che la sottoscrizione era presente nell'originale del ricorso e mancando la stessa esclusivamente sulla copia depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria.
In ogni caso il vizio di sottoscrizione della copia dell'appello sarebbe stata sanata dalla sottoscrizione delle controdeduzioni successive all'appello incidentale.
Il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate presentavano controricorso, nel quale deducevano l'infondatezza del ricorso presentato dalla società ricorrente, chiedendo il rigetto dello stesso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
(Torna su ) DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, commi 3 e 4 e art. 53, comma 1, rispettivamente stabiliscono che il ricorso introduttivo del giudizio davanti alla commissione provinciale ed il ricorso in appello davanti alla commissione regionale devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, dalla parte che stia in giudizio personalmente, ovvero dal suo difensore che agisca in forza di procura alla lite, tanto nell'originale quanto nella copia.
Dette previsioni, in relazione alla copia, sono innovative rispetto alle norme del previgente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (artt. 15 e 22), le quali richiedevano la sottoscrizione dell'originale, relegando l'assenza di firma nella copia ad omissione non invalidante, in carenza di dubbi sulla provenienza dell'atto.
L'innovazione va collegata alle disposizioni riguardanti le modalità di proposizione del ricorso (in primo grado od in appello) e di costituzione della parte attrice (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 22, richiamati dal successivo art. 53).
Il giudizio può essere notificato per il tramite di ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 137 c.p.c. e segg., oppure direttamente dal ricorrente, a mezzo del servizio postale, o con consegna all'ufficio finanziario, che rilascia ricevuta nella copia (art. 16, commi 2 e 3, richiamato dall'art. 20). Nelle ipotesi di notificazione diretta, l'originale rimane al destinatario. Il ricorrente dispone soltanto della copia, e deve depositarla, al momento della costituzione in giudizio, nella segreteria della commissione adita, con dichiarazione di conformità all'originale (art. 22).
Detta copia, in quelle ipotesi, è dunque l'unico documento sul quale il giudice può effettuare il doveroso controllo sull'esistenza e validità dell'atto d'impulso processuale, a differenza di quanto si verifica in caso di notificazione per ufficiale giudiziario, con deposito in sede di costituzione dell'originale, ovvero si verificava nel rito anteriore, in cui l'atto doveva essere spedito o consegnato alla segreteria della commissione.
Le indicate peculiarità spiegano l'onere della sottoscrizione anche della copia, con previsione d'inammissibilità del ricorso in assenza di essa.
Il fatto che la parte evocata in giudizio non contesti la sottoscrizione dell'originale in suo possesso (come nella specie, in relazione all'idoneità della firma del difensore per autenticazione della procura ad integrare firma dell'intero atto) non può evitare l'inammissibilità, tenendosi conto che le norme sui requisiti di forma indispensabili per l'attivazione del giudizio rispondono ad interessi anche pubblicistici, hanno carattere imperativo e si sottraggono alla disponibilità dei contendenti, e, che, quindi, il riscontro officioso della loro inosservanza non trova ostacolo nel comportamento difensivo delle parti.
In conclusione, si deve affermare che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all'ufficio finanziario, è inammissibile, quando manchi la sottoscrizione dell'autore dell'atto (la parte od il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall'eventualità che la controparte non contesti la sottoscrizione dell'originale. A tale principio si è conformata la Commissione regionale, dato che l'appello della società ricorrente è stato proposto per il tramite di difensore con procura e mediante diretta consegna all'ufficio, e che di conseguenza il difetto della firma del difensore medesimo nella copia (tanto in calce al testo quanto in calce alla procura di seguito trascritta) imponeva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, declaratoria d'inammissibilità dell'appello stesso. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di questa sezione (Cass. 6.12.2000 n. 4051; Cass. 17.6.2003 n. 205).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009
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