Redditometro – Si deve considerare se il tenore di vita deriva da una ricchezza accumulata nel tempo
Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 25.09.2013 n° 21994
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Nella valutazione della legittimità dell’accertamento sintetico detto “Redditometro”, bisogna considerare con attenzione le giustificazioni del contribuente e valutare se il suo stile di vita derivi o meno da una ricchezza accumulata in passato. Da un lato il contribuente ha l’obbligo di dare tale prova, dall’altro la pubblica amministrazione non può semplicemente rifiutarsi di considerarla.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 25 settembre 2013, n. 21994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Presidente -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - Consigliere -
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.M.R.A. e L.L., rappresentati e difesi dall'avv. DE FRANCISCIS CARMELA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 269/39/10, depositata il 10 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, il rigetto del terzo e l'assorbimento del resto.
Svolgimento del processo
1.1 coniugi L.L. e D.M.R.A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 25481 del 2008, è stata affermata la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dei contribuenti, per IRPEF ed ILOR relative all'anno 1992, con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e del D.M. 10 settembre 1992.
Il giudice di rinvio ha ritenuto che le gravi irregolarità e le forti incongruenze contabili e fiscali riscontrate, nonchè i dati oggettivi evidenziati quali l'elevato tenore di vita tenuto dai contribuenti, inducevano a ritenere legittima la rettifica del reddito operata dall'Ufficio, anche perchè i ricorrenti non erano riusciti a fornire alcuna idonea prova contraria.
2. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
3. A seguito di istanza di sollecita trattazione, presentata dai contribuenti e accolta dal Presidente titolare della sezione, il ricorso è stato fissato per l'odierna udienza.
Motivi della decisione
1. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, i ricorrenti, denunciando l'insufficienza della motivazione e la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, censurano la sentenza impugnata per non avere il giudice del rinvio adeguatamente esaminato la documentazione da loro esibita fin dal primo grado di giudizio, dalla quale, fra l'altro, risulterebbe un notevole accumulo di ricchezza (pari, nel complesso, a circa L. 3.000.000.000) conseguito nel quinquennio precedente (1987/1991) all'anno oggetto di contestazione e tale, pertanto, da giustificare il tenore di vita rilevato dall'Ufficio.
I motivi sono fondati.
Non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti - analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza -, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l'anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall'Ufficio (possesso di autovetture ed abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni.
2. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, non avendo l'Ufficio fornito prova dell'autorizzazione all'appello, è inammissibile, stante l'efficacia preclusiva della sentenza di annullamento con rinvio (ex aliis, Cass. n. 17266 del 2002).
3. Il quarto motivo, infine, con il quale si deduce la violazione dell'art. 384 c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio attenuto al dictum della citata sentenza di cassazione, è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
4. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quarto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013
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