Definizione condizioni economiche del divorzio: l'ex-coniuge può accedere non solo ai documenti reddituali, ma anche al documento contributivo-previdenziale
TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 5 gennaio 2018, n. 11, pres. Ferlisi, est. Tulumello
Avv. Giuseppe Bruno
di Roma, RM
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L'accesso al documento contributo-pevidenziale differisce dall'accesso ai documenti reddituali solo da un punto di vista strutturale e non funzionale. Di conseguenza, è legittimo l'accesso a tale documento da parte dell'ex coniuge al fine di definire le condizioni economiche del divorzio, non sussistendo ragioni o interessi che ne giustifichino il diniego.
N. 00011/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2017, proposto da:
Aldo Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Palmigiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Wagner n. 9;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio eletto presso presso INPS Avvocatura distrettuale con funzioni di coordinamento regionale, Via Maggiore Toselli 5, Palermo;
nei confronti di
Loredana Marino non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento implicito di rigetto (silenzio-rifiuto ex art. 25 della l.n. 241 del 1990) con cui l'INPS Direzione Provinciale di Palermo ha rifiutato l'accesso richiesto ex art. 25 l. 241/1990, in data 27/12/2016, all'estratto contributivo della posizione previdenziale intestata alla sig.ra Loredana Marino e relativa agli anni 2015 e 2016, nonchè del diritto del ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine alla Pubblica Amministrazione di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e notificato, il signor Aldo Messina ha chiesto annullarsi il diniego di accesso indicato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’I.N.P.S.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti depositavano memorie.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza camerale del 26 ottobre 2017.
Il ricorso è fondato.
Il signor Messina chiede di accedere ai dati inerenti l'estratto contributivo della posizione previdenziale intestata alla sig.ra Loredana Marino e relativa agli anni 2015 e 2016.
Il ricorrente ha documentato di essere parte di un procedimento contenzioso di divorzio, pendente in relazione agli aspetti economici della cessazione degli effetti civili del matrimonio, che lo contrappone all’odierna controinteressata, titolare dei dati cui si riferisce la richiesta di accesso.
Di qui la necessità del dato richiesto, afferente la prova delle attività lavorative della signora Marino, al fine di poter difendere in giudizio i propri interessi.
Per giurisprudenza pacifica e costante, gli enti pubblici titolari dei dati reddituali sono obbligati a consentire l'accesso alla dichiarazione dei redditi presentata dall'ex coniuge del richiedente, ove l'istanza di accesso sia motivata con l'esigenza di verificare la sussistenza dei presupposti di definizione delle condizioni economiche del divorzio (ex multis, da ultimo, T.A.R. Firenze, sez. I, 20/03/2017, n. 443).
La ratio su cui si fonda tale indirizzo giurisprudenziale risiede sia nel rilievo della necessità del dato per la difesa degli interessi del coniuge coinvolto in un giudizio di divorzio (ed investe dunque il fattore legittimante l’interesse all’accesso), sia nell’assenza – nel bilanciamento fra le posizioni soggettive coinvolte - di interessi antagonisti assistiti da particolari esigenze di riservatezza o comunque meritevoli di maggiore protezione (posto che la contestazione giudiziale delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio espone le parti al relativo accertamento che è conseguenza del giudizio stesso).
Ad avviso del Collegio una eadem ratio ricorre nella fattispecie qui dedotta: in cui l’unico elemento di diversità è di natura strutturale ma non funzionale.
La circostanza che il ricorrente, per dimostrare la condizione economica della sua controparte, abbia infatti necessità di accedere non già al documento reddituale (che si formerà successivamente in relazione ai redditi prodotti), bensì al documento contributivo-previdenziale (che fotografa nell’immediatezza e con certezza la percezione di un reddito che sarà documentato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione), non muta la sostanza del problema e non ammette dunque soluzione diversa da quella prospettata dal ricordato orientamento giurisprudenziale: a fortiori tenuto conto che la signora Marino ha affermato, nel procedimento giudiziale di separazione e divorzio, di essere disoccupata e quindi di non percepire alcun reddito nei periodi considerati.
Non può pertanto ritenersi legittimo il comportamento dell’Istituto resistente, che non solo non ha fornito alcuna risposta espressa all’istanza del ricorrente, ma che si è poi costituito in giudizio per difendere la legittimità di un provvedimento di rigetto tacito privo – per le ragioni sopra esposte – di fondamento normativo (fornendo peraltro a corredo una parziale risposta negativa, non corrispondente temporalmente all’istanza e dunque assolutamente non satisfattiva della legittima pretesa del ricorrente).
Il ricorso è pertanto fondato e come tale deve essere accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, e condanna l’I.N.P.S. a rilasciare al ricorrente copia dell’estratto contributivo della posizione previdenziale intestata alla sig.ra Loredana Marino relativo agli anni 2015 e 2016.
Condanna altresì l’I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro millecinquecento, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello
Calogero Ferlisi
IL SEGRETARIO
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