In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può disporsi l’assegnazione parziale della casa familiare a meno che l’unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile. Con questa decisione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva disposto l’assegnazione parziale, in favore del coniuge non affidatario dei figli, della porzione immobiliare posta al piano sottostante, pur in mancanza di prova, dell’autonomia dalla restante parte dell’abitazione familiare.(L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6)