Con l'annotata sentenza la Suprema Corte ha affermato che l'assegnazione della casa coniugale nella separazione personale dei coniugi presuppone una continuità ambientale decisiva per l'interesse preminente del minore alla permanenza nella casa coniugale, per cui il suo domicilio abituale non sussiste più in caso di trasferimento in altra abitazione venendo meno la continuità ambientale. L'assegnazione della casa coniugale consegue alla stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori e dunque si può escludere nei casi in cui il minore venga allontanato, se pure con sporadici ritorni presso detta abitazione, ipotesi nella quale si configura un rapporto di mera ospitalità, dovendosi richiedere un collegamento stabile con l'abitazione che si assume a domicilio del minore con il genitore presso cui è collocato.