è legittimo l'aumento della tariiffa per ztl giustificato dalle mutate esigenze economiche e di mercato
TAR Lazio di Roma 31.05.2006 n. 4376
Avv. Prof. Piero Lorusso
di Roma, RM
Letto 816 volte dal 01/03/2012
la P. A. ha fissato, diversamente da ciò che opinano le ricorrenti, svariate e significative forme di fidelizzazione della clientela, a favore, appunto, di quei vettori stessi che più adoperano i permessi d’ingresso nelle ZTL. Da ciò discende anzitutto che l’aumento della tariffa non è che l'ade-guamento alle mutate esigenze economiche e di mercato del vecchio si-stema degli importi approvato nel 1999, a fronte del mutato carico urba-nistico che l’accesso e la sosta indiscriminati nelle ZTL, sulla scorta di ta-riffe inadeguate o non razionalmente differenziate per i vari tipi d’autoveicolo, avevano determinato sugli equilibri urbano, ambientale e di mobilità. In secondo luogo, non è chi non veda come la differenza tariffaria, pe-raltro assai modesta, tra vettori con o senza disponibilità di rimessa all'in-terno del territorio comunale sia preordinata a rendere l’afflusso e la sosta dei bus turistici nelle ZTL più razionali e meglio cadenzati nel tempo. In-fatti, per un verso ciò agevola il più rapido allontanamento dei singoli bus dalla sosta verso la rimessa, con conseguente possibilità d’acquisto, da parte dei vettori che hanno detta disponibilità, di permessi che non in-cludono la sosta presso i parcheggi dell’ATAC s.p.a. Per altro verso, ciò impone o suggerisce l'integrazione tra più mezzi di trasporto nell’uso della Città, a fronte d’un più ampio e rapido avvicendamento dei veicoli e, per-tanto, d’una migliore e maggiore fruizione delle aree interne alle ZTL.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N. Reg. Sent. Anno N. Reg. Gen. Anno |
PER IL LAZIO, SEZ. II
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 3653/2006, proposto dalla TERRAVISION TRANSPORT s.c.r.l., corrente in Roma e dalla BUS EUROPE s.r.l., corrente in Viterbo, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Luca CALCAGNI ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Premuda n. 6,
CONTRO
il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea MAGNANELLI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21
E NEI CONFRONTI
dell’Agenzia trasporti autoferrotranviari e della mobilità del Comune di Roma – ATAC s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dal prof. Federico TEDESCHINI e dell’avv. Piero LORUSSO ed elettivamente domiciliata in Roma, al largo Messico n. 7,
PER L’ANNULLAMENTO
della determinazione dirigenziale prot. n. 193 del 31 gennaio 2006, con cui il Comune di Roma ha integrato e dato attuazione alla precedente determinazione prot. n. 2302 del 23 dicembre 2005, recante l’approvazione delle modalità operative del nuovo Piano Bus turistici.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 31 maggio 2006 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati CALCAGNI, PATRIARCA (per delega dell’avv. MAGNANELLI) e LORUSSO;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. – La TERRAVISION TRANSPORT s.c.r.l., corrente in Roma e la BUS EUROPE s.r.l., corrente in Viterbo ed entrambe con deposito/autorimessa in Scarlino (GR), assumono d’essere imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico su strada e, rispettivamente, di noleggio pullman da rimessa con conducente.
2. – Dette Società dichiarano anche di svolgere, nell’ambito del territorio comunale di Roma, un servizio turistico tra l’aeroporto di Roma – Ciampino e la stazione ferroviaria di Roma Termini, legato all'arrivo ed alla partenza di voli di vettori aerei convenzionati con esse.
Dette Società fanno altresì presente d’aver sempre svolto il servizio in parola per mezzo di pullman turistici, corrispondendo al Comune di Roma gli importi da esso stabiliti dalla tariffa per l’accesso alle zone a traffico limitato – ZTL. Quest’ultima, fino al 31 dicembre 2005, non prevedeva alcuna differenza a seconda che le impresse avessero, o no, la disponibilità di rimesse all'interno del territorio comunale. Tuttavia, con deliberazione n. 715 del 14 dicembre 2005, la Giunta comunale di Roma ha approvato un nuovo Piano Bus Turistici, con allegato un nuovo sistema tariffario. A tale deliberazione è seguita la determinazione dirigenziale prot. n. 2302 del 23 dicembre 2005, poi integrato ed attuata mediante la determinazione prot. n. 193 del 31 gennaio 2006, con cui il Comune di Roma ha fissato le modalità operative per il nuovo Piano Bus turistici, affidando all'ATAC s.p.a., gestrice dei servizi di prenotazione e sosta dei bus turistici, l’incarico di soggetto attuatore e di fornirne la massima diffusione.
3. – Le predette Società, che rendono noto di non aver avuto alcun sentore di tali atti e di non aver potuto partecipare al procedimento della loro formazione, si gravano allora, con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Giudice. Le ricorrenti lamentano essenzialmente la disparità di trattamento a loro danno, tale da provocare una vera e propria distorsione del mercato, del nuovo sistema tariffario per l’accesso dei bus turistici nelle ZTL, non solo più elevato nei riguardi delle imprese che non hanno la disponibilità d’una rimessa all’interno del territorio comunale di Roma, ma privo di vere agevolazioni per quelle che, come loro, sono clienti fedeli del Comune stesso per l’abitualità dell’attività svolta all’interno di tali ZTL. Inoltre, gli atti impugnati pongono una preferenza, anche sotto il profilo degli adempimenti documentali, a favore delle imprese che hanno detta disponibilità, nel senso che esse possono autodichiarare tale circostanza.
Resiste in giudizio il Comune intimato, che conclude per il rigetto della pretesa qui azionata. Anche la controinteressata ATAC s.p.a. s’è costituita nel presente giudizio, eccependo la tardività e l’inammissibilità del ricorso in epigrafe sotto vari profili e, nel merito, l’infondatezza di questo.
All’udienza camerale del 31 maggio 2006, su conforme richiesta delle parti e sussistendo nella specie i requisiti di cui all’art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio a’sensi del successivo art. 26, commi IV e V.
4. – Si può prescindere da ogni considerazione sull’ammissibilità del ricorso in epigrafe, in quanto esso è manifestamente infondato e, come tale, va integralmente disatteso per le considerazioni di cui appresso.
5. – Come ben evincesi dalla serena lettura delle premesse alla deliberazione giuntale n. 715/2005, il nuovo Piano Bus Turistici muove dalla duplice esigenza dell’abbattimento dell’inquinamento ambientale, maxime nel centro storico dell’Urbe (cui notoriamente i pullman turistici molto contribuiscono) e della sostanziale invarianza del volume di traffico in ingresso a Roma.
In quest’ottica, il Comune intimato ha assunto iniziative intese a semplificare la tipologia di permessi e di soste per non penalizzare le percorrenze e, in genere, l’attività dei vettori. In secondo luogo, la P. A. ha fissato, diversamente da ciò che opinano le ricorrenti, svariate e significative forme di fidelizzazione della clientela, a favore, appunto, di quei vettori stessi che più adoperano i permessi d’ingresso nelle ZTL.
Da ciò discende anzitutto che l’aumento della tariffa non è che l'adeguamento alle mutate esigenze economiche e di mercato del vecchio sistema degli importi approvato nel 1999, a fronte del mutato carico urbanistico che l’accesso e la sosta indiscriminati nelle ZTL, sulla scorta di tariffe inadeguate o non razionalmente differenziate per i vari tipi d’autoveicolo, avevano determinato sugli equilibri urbano, ambientale e di mobilità.
In secondo luogo, non è chi non veda come la differenza tariffaria, peraltro assai modesta, tra vettori con o senza disponibilità di rimessa all'interno del territorio comunale sia preordinata a rendere l’afflusso e la sosta dei bus turistici nelle ZTL più razionali e meglio cadenzati nel tempo. Infatti, per un verso ciò agevola il più rapido allontanamento dei singoli bus dalla sosta verso la rimessa, con conseguente possibilità d’acquisto, da parte dei vettori che hanno detta disponibilità, di permessi che non includono la sosta presso i parcheggi dell’ATAC s.p.a. Per altro verso, ciò impone o suggerisce l'integrazione tra più mezzi di trasporto nell’uso della Città, a fronte d’un più ampio e rapido avvicendamento dei veicoli e, pertanto, d’una migliore e maggiore fruizione delle aree interne alle ZTL.
Né maggior pregio ha la doglianza delle ricorrenti circa l’assenza della verifica di detta disponibilità, sol perché essa è solo autodichiarata, giacché il Comune ha predisposto un serio ed ampio sistema di controllo sulla documentazione prodotta dai vettori.
6. – Il ricorso in epigrafe va così rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 3653/2006 in epigrafe.
Condanna le ricorrenti, in solido ed in misura uguale tra loro, al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 3000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina all'Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31 maggio 2006, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 42 articoli dell'avvocato
Prof. Piero Lorusso
-
E' onere di chi predispone la domanda per il conseguimento di aiuti comunitari verificare la correttezza dei dati.
Letto 706 volte dal 21/05/2013
-
E' onere della Compagnia assicurativa convenuta provare il dolo dell'incendio.
Letto 1024 volte dal 16/05/2013
-
è nullo il ricorso in cui la ricorrente ha omesso di offrire indicazioni sulle circostanze di fatto essenziali per compr...
Letto 223 volte dal 05/05/2013
-
Madre separata da bimba denuncia lo stato italiano
Letto 966 volte dal 25/03/2013
-
Deve essere riconosciuto il diritto del dipendente delle Ferrovie alla percezione dell’indennità di contingenza per il p...
Letto 584 volte dal 28/12/2012