Deve essere riconosciuto il diritto del dipendente delle Ferrovie alla percezione dell’indennità di contingenza nel suo valore effettivo e reale, sulla indennità di trasferta e diaria ridotta (Cons. St., Sez. VI, 14 novembre 1991, n.822). Il diritto va accertato e riconosciuto per il periodo di anni cinque, che decorrono dalla presentazione del ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148: i ratei antecedenti non possono essere liquidati, attesa la intervenuta prescrizione del relativo diritto, giusta eccezione formulata dalla difesa dell’Amministrazione. Deve essere accolta, altresì, la pretesa riguardante la 13^ e 14^ mensilità, che, in quanto competenze accessorie a carattere fisso e continuativo fanno parte della “retribuzione normale” ex art.6 lett. e) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976