Il preavviso di fermo amministrativo*
Corte di Cassazione, Sezione Civile Sentenza n. 8890 del 14 aprile 2009
Avv. Davide Binda
di Roma, RM
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LA MASSIMA “La comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. Preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione del patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere aut
LA DECISIONE La Corte di Cassazione ha stabilito che il destinatario di una comunicazione relativa al preavviso di fermo amministrativo del veicolo non possa spiegare ricorso avverso lo stesso, attesa la carenza dei requisiti di atto amministrativo dello stesso. Qualora abbiate ricevuto tale comunicazione occorrerà rivolgersi a un legale al fine di valutare laddove possibile le azioni esperibili a Vostra tutela e afferenti i tipi di crediti vantati dagli enti creditori e azionati dall’agente per la riscossione. DA RICORDARE: Mentre il preavviso di fermo non risulta impugnabile, la comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo del veicolo consente di esperire le necessarie azione legali contro il provvedimento, dato l’avvio della procedura esecutiva di recupero forzoso delle somme.
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