Il verbale, a pena di nullità deve contenere l’indicazione del Giudice di Pace competente, che di fatto è quello nel cui circondario e comprensorio si trova il Comune nel quale è stata elevata la contravvenzione. (Per facilitare la ricerca dell’Ufficio competente si rimanda al sito www.giustizia.it Il ricorso deve essere intestato al Giudice di Pace competente ed essere depositato presso la cancelleria entro e non oltre il 60° giorno dalla data della notifica o in alternativa spedito, via posta raccomandata con ricevuta di ritorno entro suddetto termine. E’ importante in caso di spedizione a mezzo posta conservare la ricevuta di spedizione oltre alla cartolina di ritorno, uniche prove atte a dimostrare la tempestività del ricorso. Da ricordare che in caso di ricorso spedito o depositato al Giudice di Pace, nel quale deve essere presente la richiesta di sospensiva del verbale, è necessario depositare oltre al ricorso in originale altre 5 copie del ricorso oltre ad almeno una copia del verbale contestato e dei documenti allegati. A seguito della ricezione o deposito del ricorso il giudice di Pace assegnatario della gestione dello stesso, provvederà a fissare l’udienza di discussione dello stesso, provvedendo se del caso a concedere la sospensiva del provvedimento impugnato. Copia del decreto di fissazione di udienza, unitamente a copia del ricorso, verrà notificato all’Ufficio del Comune o della Prefettura che ha elevato la contravvenzione. In sede di udienza sarà sempre necessario provvedere a esibire il verbale in originale unitamente alla busta nella quale lo stesso è stato consegnato. Il Giudice di Pace, verificato la tempestività del ricorso (depositato entro 60 giorni) esaminerà lo stesso e provvederà di norma, in assenza di necessità di rinviare l’udienza per acquisire prove o testimonianze, a trattenere in decisione la causa. Entro 15 giorni dall’udienza nella quale il giudice ha provveduto a trattenere in decisione la causa provvederà altresì al deposito della sentenza relativa al ricorso. In caso di accoglimento il ricorrente dovrà provvedere a richiedere doppia copia di suddetta sentenza presso la competente cancelleria dell’Ufficio provvedendo alla notificazione o al deposito della stessa al Comune e/o alla Prefettura al fine di permettere all’ufficio di procedere con lo sgravio della sanzione. In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente a seguito del deposito della sentenza il ricorrente dovrà invece provvedere al pagamento della sanzione come individuata dal Giudice di Pace.

  DA RICORDARE CHE IL RICORRENTE PUO’ STARE IN GIUDIZIO DA SOLO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER SANZIONI DI IMPORTO INFERIORE O PARI A € 2582,26. OLTRE TALE SOMME E’ NECESSARIO AL FINE DI VEDER TUTELATE LE PROPRIE RAGIONI RIVOLGERSI AL GIUDICE DI PACE.