Come per il ricorso avverso la contravvenzione al codice della strada, la normativa prevede un termine decadenziale  entro il quale il destinatario della cartella deve presentare ricorso. Detto termine che è fissato in 30 giorni e decorre a partire dalla data di notifica della cartella stessa. Il termine di 30 giorni previsto dalla legge risulta perentorio, ciò significa che qualora non venga rispettato, comporterà in ogni caso l’inamissibilita’ del ricorso, costringendo l’organo giudicante a non prendere in considerazione lo stesso. Proprio alla scopo di provare che abbiamo proposto ricorso nei termini previsti dalla legge, sarà sempre necessario provvedere a conservare unitamente alla cartella esattoriale che stiamo contestando, la busta nella quale la stessa ci è stato consegnata, busta che normalmente reca stampigliata mediante il timbro postale la data di spedizione e di ricevimento del verbale. Non appena ricevuta la cartella saremo pertanto perfettamente in grado di individuare il termine limite per presentare un ricorso alle competenti autorità. Da ricordare che il termine va conteggiato in 30 giorni precisi, non corrispondenti a due mesi: ad esempio se avete ricevuto il verbale il 14 febbraio 2009 il termine per la presentazione del ricorso scadrà il giorno 16 marzo 2009 e non il giorno 14 marzo in quanto occorre considerare che febbraio è composto da 28 giorni. A seguito di detto calcolo, laddove l’ultimo giorno utile per la presentazione del ricorso cada in un giorno festivo (Natale, Pasqua, etc) o di domenica, il termine verrà automaticamente posticipato dalla legge al primo giorno feriale utile successivo. Se il termine scade il 25 dicembre, lo stesso sarà posticipato al 27 dicembre, sempre che il 27 non sia domenica, nel qual caso il termine scadrebbe il 28 dicembre. Dobbiamo anche precisare che prima di fare ricorso avverso la cartella, laddove la stessa sia gravemente viziata o affetta da nullità è comunque possibile scrivere e inviare o depositare presso l’ente creditore una richiesta di riforma o sgravio della cartella in “autotutela”, provvedendo a spiegare le ragioni sulla scorta delel quali si contesta l’atto. Il deposito di tali memorie è sempre soggetto ad un termine molto breve, individuato nel periodo di trenta giorni che anche in questo caso decorre dal giorno della notifica della cartella. Le memorie difensive dovranno pertanto essere depositate o, in alternativa, spedite via posta raccomandata con ricevuta di ritorno al competente ufficio che, laddove in accordo con quanto evidenziato dal ricorrente, provvederà a sgravare d’ufficio la cartelle e le relative sanzioni, provvedendo agli adempimenti del caso, compresa la comunicazione all’agente delegato per la riscossione. Suddetta procedura viene denominata, come già accennato, “sgravio in autotutela”. Qualora l’ente creditore, di norma il Comune o Prefettura non provveda allo sgravio della sanzione perché in disaccordo o comunque fuori dal termine massimo dei 30 giorni entro il quale chi si vede notificare una cartella può opporsi a tale provvedimento, occorrerà pertanto sempre e comunque procedere a proporre ricorso presso le competenti autorità.   COME DEVE ESSERE COMPILATO IL RICORSO?   Il ricorso avverso la cartella esattoriale deve contenere l’intestazione del Giudice di Pace, il numero della cartella impugnata e la data di notifica dello stessa, oltre all’indicazione della somma richiesta.   Il ricorso deve contenere le motivazioni in fatto e in diritto per le quali si procede a contestare la cartella. IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE   Il ricorso al Giudice di Pace deve essere inviato o depositato presso l’Ufficio del Giudice di Pace competente individuato dalla vigente normativa. La stessa cartella deve comunque indicare l’Ufficio del Giudice di Pace competente. Per facilitare la ricerca dell’Ufficio competente si rimanda al sito www.giustizia.it. Il ricorso deve essere intestato al Giudice di Pace ed essere iscritto a ruolo mediante deposito entro e non oltre il 30° giorno dalla data della notifica o in alternativa spedito, via posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro suddetto termine. E’ importante in caso di spedizione a mezzo posta, conservare la ricevuta di spedizione oltre alla cartolina di ritorno, uniche prove atte a dimostrare la tempestività del ricorso. Da ricordare che in caso di ricorso spedito o depositato presso l’ufficio del Giudice di Pace, nel quale deve essere presente la richiesta di sospensione della cartella (al fine di evitare la prosecuzione della procedura forzosa di recupero delle somme, in attesa della decisione del giudice), è necessario depositare oltre al ricorso in originale altre 5 copie dello stesso oltre ad almeno una della cartella impugnata e dei documenti allegati. A seguito della ricezione o del deposito del ricorso il Giudice di Pace assegnatario della gestione dello stesso provvederà a fissare l’udienza di discussione, provvedendo laddove ne riscontri gli estremi a concedere la sospensiva del provvedimento impugnato. Copia del decreto di fissazione di udienza unitamente a copia del ricorso verrà notificato all’ente creditore nonché all’agente per la riscossione. In sede di udienza sarà sempre necessario provvedere a esibire integralmente la cartella in originale unitamente alla busta nella quale la stessa è stato notificata. Il Giudice di Pace, verificata la tempestività del ricorso (depositato entro 30 giorni), lo esaminerà e provvederà di norma, in assenza di necessità di rinviare l’udienza per acquisire prove o testimonianze, a trattenere in decisione la causa. Entro 15 giorni dall’udienza nella quale il giudice ha provveduto a trattenere in decisione la causa provvederà (di norma) al deposito della sentenza relativa al ricorso. In caso di accoglimento il ricorrente dovrà provvedere a richiedere tripla copia di suddetta sentenza presso la competente cancelleria dell’Ufficio provvedendo alla notificazione o al deposito della stessa all’ente creditore e all’agente per la riscossione al fiine di permettere ai competenti uffici di prendere atto della decisione postata in sentenza e procedere con lo sgravio della cartella. In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente a seguito del deposito della sentenza dovrà invece provvedere al pagamento dell’importo confermato o riformato dal Giudice di Pace, essendo concesso in determinati casi richiedere una rateizzazione degli importi dovuti.   Principali motivi di ricorso:   MANCATA NOTIFICA DELLA SANZIONE: Nel caso in cui la sanzione di cui alla cartella non sia stata notificata, la cartella deve essere annullata in quanto le somme di cui alla stessa risultano inesigibili in base a quanto prescritto dall’articolo 201 del CDS. MANCATA PROVA DELLA NOTIFICA DELL SANZIONE: Nel caso in cui l’agente per la riscossione non abbia provveduto ad allegare la prova della notifica della sanzione la cartella deve essere annullata in quanto le somme di cui alla stessa risultano inesigibili in base a quanto prescritto dall’articolo 201 del CDS, ferma la possibilità per l’agente per la riscossione di costituirsi in giudizio e provare la regolarità di tale notifica. DA RICORDARE: La prova deve essere fornita mediante il deposito di copia della relata, provvista della dichiarazione di conformità all’originale come previsto per i titoli esecutivi dalla vigente normativa. CARTELLA RELATIVA A SANZIONE NOTIFICATA AL PORTIERE DELLO STABILE: La copia della relata di notifica della sanzione indica che la sanzione sarebbe stata notificata al portiere dello stabile. In questo caso, l’agente per la riscossione deve fornire la prova dell’invio di raccomandata a/r mediante la quale il notificante ha provveduto ad informare il destinatario di tale consegna. In mancanza di tale prova la sanzione deve intendersi come non regolarmente notificata. La cartella deve essere annullata.   TARDIVA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA: Nel caso in cui la cartella sia stata notificata oltre il termine di prescrizione della sanzione individuato nella legge in 5 anni dal giorno in cui sarebbe stata elevata la sanzione o della sua notifica, la cartella deve essere annullata per prescrizione delle somme. La giurisprudenza costante sottolinea che la prescrizione debba essere fatta valere con atto di citazione e non con ricorso, ragione per la quale in questo caso si consiglia di rivolgersi a un legale per la redazione dell’atto teso a tutelare le proprie ragioni.   CARTELLA RELATIVA A VERBALE REGOLARMENTE PAGATO: Nel caso in cui il verbale sia stato regolarmente pagato e l’ente creditore non abbia provveduto a tenerne conto, la cartella deve essere annullata.   CARTELA CARENTE DELL’INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: La cartella che non riporta l’indicazione del responsabile del procedimento è radicalmente nulla con ogni conseguenza di legge. CARTELLA CARENTE DELLE INDICAZIONI RELATIVE ALL’ORGANO AL QUALE RICORRERE: La cartella non indica l’organo davanti al quale presentare ricorso e i termini per farlo. La cartella deve essere dichiarata nulla per violazione del diritto alla difesa del soggetto a cui è stata notificata.   CARTELLA CON CONTEGGI ERRATI: La cartella risulta errata nell’applicazione del calcolo relativo alla sanzione che deve essere quantificato nel doppio del minimo edittale previsto per la sanzione di cui alla norma violata e deve essere pertanto riformata e/o annullata.   DA RICORDARE CHE IL RICORRENTE PUO’ STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER CAUSE IL CUI VALORE SIA INFERIORE O PARI A € 2582,26. OLTRE TALE IMPORTO E’ NECESSARIO AL FINE DI VEDER TUTELATE LE PROPRIE RAGIONI RIVOLGERSI A UN LEGALE.