Decurtazione punti patente e autorita’ competenti a decidere i ricorsi in materia.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite. Sentenza n. 20544 del 29 luglio 2008.
Avv. Davide Binda
di Roma, RM
Letto 1492 volte dal 16/06/2009
LA MASSIMA “È il giudice di pace e non il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) a dover decidere sull'opposizione alla decurtazione dei punti della patente”. *** I giudici hanno stabilito che il provvedimento di decurtazione dei punti della patente costituisce una sanzione accessoria, conseguenza della violazione di una norma del codice della strada per la quale è prevista tale decurtazione e per la quale il rimedio generalmente utilizzabile è costitui
LA DECISIONE La Corte di Cassazione ha sentenziato che il pagamento in misura ridotta comporta solo l’incompatibilità a far valere le proprie contestazioni relativamente alla sanzione e/o infrazione contestata e pagata, non risultando preclusiva dei diritti dell’automobilista relativamente alla possibilità di spiegare ricorso avverso le sanzioni accessorie di decurtazione dei punti patente. DA RICORDARE: In caso di ricorso avverso un verbale che prevede la sanzione accessoria della decurtazione di punti, sarebbe preferibile provvedere ad indicare chi era alla guida del veicolo, in quanto in caso di accoglimento del ricorso la sanzione accessoria seguirà le sorti della sanzione principale venendo annullata. In caso di rigetto del ricorso, si eviterà l’irrogazione della ulteriore sanzione pecuniaria prevista ex art. 126 bis.
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