Comunicazione di chi era alla guida del veicolo ex art 126 bis
Corte di Cassazione, II Sezione. Sentenza n. 10786 del 2008
Avv. Davide Binda
di Roma, RM
Letto 1945 volte dal 16/06/2009
LA MASSIMA “La disposizione di cui all’art. 126, comma 2, codice della strada puntualizza chiaramente l’obbligo di comunicazione, nel caso di mancata individuazione del conducente autore della violazione, in capo al proprietario del veicolo” “Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai
LA DECISIONE La Corte di Cassazione ha stabilito che nei fatti il proprietario del veicolo deve sempre e comunque essere o porsi in grado di provvedere a indicare il soggetto cui ha affidato il proprio veicolo. Secondo l’orientamento espresso dai giudici non deve quindi essere accolto il ricorso avverso l’irrogazione di una sanzione elevata ex articolo 126 bis, nel quale si sostiene di non ricordare chi fosse alla guida dell’autoveicolo per avere prestato lo stesso, o basato sul fatto che il veicolo risultava in uso a diverse persone. Nel caso in cui il proprietario, per sua negligenza, non sia in grado di effettuare tale comunicazione, la Corte ha deciso che lo stesso sarà legittimamente sottoposto alla irrogazione della prevista sanzione. DA RICORDARE: Il proprietario potrà ricorrere e vedere annullata la sanzione e la decurtazione dei punti patente laddove dimostri che l’autoveicolo abbia circolato contro la sua volontà in quanto sottratto indebitamente o rubato.
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Avv. Salvatore Bidera Miceli
Bidera Miceli Studio Legale Avv. Salvatore - Palermo, PA
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