La Cassazione, nell’accogliere le doglianze del Comune ricorrente, argomenta che non sussiste l’obbligo di contestazione immediata quando si tratta di accertamenti compiuti mediante apparecchi elettronici gestiti in modo diretto dagli organi di polizia e nella loro disponibilità. Il Comune infatti lamenta il vizio della pronuncia nella parte in cui considera legittimo l’accertamento della violazione del limite di velocità, rilevato mediante strumenti elettronici, soltanto nei tratti di strada ricompresi nei decreti prefettizi di cui all’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002.