Cassazione: ancora su contestazione differita e omologazione autovelox Cassazione civile, sez. II, ordinanza 27.06.2011 n° 14217
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 27.06.2011 n° 14217
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1502 volte dal 11/07/2011
La Cassazione, nell’accogliere le doglianze del Comune ricorrente, argomenta che non sussiste l’obbligo di contestazione immediata quando si tratta di accertamenti compiuti mediante apparecchi elettronici gestiti in modo diretto dagli organi di polizia e nella loro disponibilità. Il Comune infatti lamenta il vizio della pronuncia nella parte in cui considera legittimo l’accertamento della violazione del limite di velocità, rilevato mediante strumenti elettronici, soltanto nei tratti di strada ricompresi nei decreti prefettizi di cui all’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002.
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 16 dicembre 2010 - 27 giugno 2011, n. 14217
Premesso in fatto
che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. - Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l'appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig. ra M.T..C. a verbale di accertamento di violazione dell'art. 142 codice della strada (eccesso di velocità) rilevata nel 2005 mediante apparecchiatura Velomatic 512 direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l'illegittimità dell'atto per due ragioni: difetto della contestazione immediata pur essendo stato l'accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con modif., in l. 1 agosto 2002, n. 168); omessa produzione del certificato di omologazione dell'apparecchiatura Velomatic 512 matr. … utilizzata per l'accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea.
Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per quattro motivi, cui la parte intimata non ha resistito.
2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall'art. 201, comma 1 bis lett. e), c.d.s. (accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari), tuttavia l'utilizzo di apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle violazioni dell'art. 142 c.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell'art. 4 d.l. cit..
3. - Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell'ipotesi di cui alla lett. e) del comma 1 bis dell'art. 201 c.d.s..
4. - I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La tesi del Giudice di pace, infatti, è smentita, dal rilievo che l'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 121/2002, cit., è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è - a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame direttamente gestita dall'organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell'art. 4 d.l. cit. è condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento "a distanza" delle infrazioni (art. 4, comma 1, d.l. cit.), non anche di quelle "direttamente gestite" - come nella specie dagli organi di polizia (sulla legittimità dell'utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008).
5. - Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si osserva che l'omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura destinata all'accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.
6. - Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che l'efficienza dell'apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da fornirsi dall'opponente, del difetto di costruzione, installazione o funzionamento.
7. - Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, ed accolti per l'assorbente considerazione che, come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall'art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma "le singole apparecchiature" devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi ulteriori riferimenti)”.
Considerato in diritto
che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell'art. 380 bis, terzo comma, c.p.c.;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma ult. parte, c.p.c., con il rigetto dell'opposizione proposta davanti al Giudice di pace;
che le spese dell'intero giudizio, sia di merito sia di legittimità, su cui questa Corte deve provvedere ai sensi dell'art. 385, secondo comma, c.p.c., vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente, attuale intimata, alle spese processuali, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti e 250,00 per onorari, quanto al giudizio di primo grado, Euro 50,00 per esborsi, 200,00 per diritti e 300,00 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in Euro 200,00 per esborsi e 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.
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