Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 ottobre 2012 n. 17749 (Pres. Goldoni, rel. Bianchini) L’opposizione al preavviso di fermo, finalizzata a far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituisce misura latu sensu cautelare, si configura come opposizione all'esecuzione forzata - sia pure nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. - costituendo lo strumento necessario ad impugnare gli atti ad essa prodromici. Ne risulta così confermata la competenza territoriale del Giudice di pace del luogo di residenza della parte opponente in ragione della natura dell'opposizione dalla medesima posta in essere e del combinato disposto degli artt. 615, I comma, c.p.c.; 27 c.p.c. e 480, III comma c.p.c.