Nel caso in cui il destinatario di una contestazione di violazione al codice della strada abbia mutato residenza provvedendo a fare annotare la relativa variazione all’anagrafe comunale (indicando anche i dati dei veicoli di appartenenza ex art. 201, D.L. 285/92), per verificare la tempestività della notifica del verbale di contestazione deve farsi riferimento alla data di tale annotazione, senza che rilevi la circostanza che il mutamento di residenza sia stato annotato anche nel pubblico registro automobilistico o nell’archivio nazionale veicoli.