Come risulta con evidenza dal tenore letterale della norma richiamata, la disciplina dell'art. 1102 c.c., trova applicazione nelle ipotesi di comproprietà del bene comune: in particolare, affinchè possa operare il c.d. diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonchè un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva (v. Cass., sent. n. 9093 del 2007). Nella specie, risulta che l'attuale ricorrente non fosse comproprietario dell'impianto centralizzato di riscaldamento.