Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.08.2012 n° 14107 Il condomino proprietario dell'ultimo piano può modificare il suo sottotetto trasformandolo parzialmente in terrazzo purché ciò avvenga senza compromettere la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture che era svolta dal tetto preesistente. Riferimenti normativi: artt. 1102 e 1117 c.c. Questa la massima di una interessante sentenza in materia condominiale