La non coltivazione parziale del fondo non rileva ai fini dell'esercizio del Diritto di prelazione
Pronuncia di merito che considera irrilevante la circostanza che parte del terreno confinante con quello oggetto del diritto di prelazione non sia coltivato al fine di escludere il sorgere del diritto che rimane escluso soltanto quando la destinazione del terreno sia di tipo non agricolo. In tema di prelazione agraria, con riferimento al requisito oggettivo per il valido esercizio del diritto di riscatto del fondo, va ricordato che il diritto di prelazione viene meno solo nel caso in cui la d
In tema di prelazione agraria, con riferimento al requisito oggettivo per il valido esercizio del diritto di riscatto del fondo, va ricordato che il diritto di prelazione viene meno solo nel caso in cui la destinazione del terreno ad una utilizzazione edilizia, industriale o turistica sia prevista da uno strumento urbanistico (Cass.Civ. sez.III° 24/3/1991 N°4466) e che, sempre con riguardo alla destinazione agricola del fondo rustico, per il riconoscimento del suddetto diritto si richiede ed è sufficiente l’esistenza di un fondo rustico ove destinato e suscettibile di una attività agraria, senza che sia rilevante né la sua estensione, né che all’attualità esso sia o meno coltivato; di tal che il diritto di prelazione del coltivatore resta precluso soltanto nel caso in cui siano accertate dimensioni del fondo talmente esigue da escludere ogni possibilità di coltivazione, ovvero sia accertata l’irreversibile perdita dell’attitudine alla coltivazione agricola in conseguenza dell’effettiva trasformazione del suolo coltivabile (Cass.Civ.sez.III° 19/5/2003 n°7769).
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Marco Scalia
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