Il diritto di prelazione agraria
Cassazione.Civile 12/8/2000 n°10787
Avv. Marco Scalia
di Mantova, MN
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La prelazione agraria presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto non può essere validamente esercitata -né conseguentemente attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo- da colui il quale, pur avendo ricevuto la denuntiatio e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti, senza che possa competergli l’azione a norma dell’art.2932 c.c. non e
La prelazione agraria presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto non può essere validamente esercitata -né conseguentemente attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo- da colui il quale, pur avendo ricevuto la denuntiatio e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti, senza che possa competergli l’azione a norma dell’art.2932 c.c. non essendo la prelazione assimilabile ad un obbligo a contrarre.
ESTREMI:Cassazione.Civile 12/8/2000 n°10787
COMMENTOLa Corte di Cassazione ha confermato una sua precedente sentenza 14/4/1989 n°1802 facendo prevalere il reale possesso dei requisiti necessari per esercitare il diritto di prelazione sulla errata convinzione dell’originario promettente venditore che ritenga sussistere la stessa in capo ad un determinato soggetto; non è pertanto possibile sfruttare l’errore del proprietario-alienante il quale ritenga erroneamente sussistere i requisiti in capo al soggetto cui ha inviato la denuntiatio.
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