La rinuncia al Diritto di Prelazione
CASS, 29 settembre 1995 n°10272 e CASS. 29 maggio 1998 n°5306
Avv. Marco Scalia
di Mantova, MN
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Pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, confermata più volte, che ritiene non efficaci rinunce al diritto di prelazione effettuate prima che sorga il diritto; l’eventuale rinuncia è pertanto inutiliter data. Non essendo valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto e, quindi, non ancora noto al titolare nella sua estensione, il coltivatore diretto non può validamente rinunciare alla prelazione a lui spettante in forza delle leggi 26 maggio 1965 n°590 e
Pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, confermata più volte, che ritiene non efficaci rinunce al diritto di prelazione effettuate prima che sorga il diritto; l’eventuale rinuncia è pertanto inutiliter data.
Non essendo valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto e, quindi, non ancora noto al titolare nella sua estensione, il coltivatore diretto non può validamente rinunciare alla prelazione a lui spettante in forza delle leggi 26 maggio 1965 n°590 e 14 agosto 1971 n°817, prima della denuntiatio da parte del proprietario venditore che contrassegna la nascita stessa del suo diritto, in quanto una consapevole e responsabile rinuncia può aversi soltanto nell’ipotesi in cui il titolare del diritto sia posto in grado di valutare tutti gli aspetti positivi e negativi della sua scelta e, quindi, abbia avuto tempestiva e rituale conoscenza della vendita decisa dal proprietario, in particolare del nome dell’acquirente e del prezzo del trasferimento.CONDIVIDI
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