Art. 1.
Diritto all'autotutela in un privato domicilio
1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio
Legge 13/02/2006, n.59
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
Letto 715 volte dal 11/07/2008
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 598 articoli dell'avvocato
Staff di Guidelegali.it
-
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani
Letto 521 volte dal 21/03/2009
-
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Letto 3556 volte dal 25/02/2009
-
Riforma del processo penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione
Letto 412 volte dal 22/02/2009
-
Il decreto sicurezza è stato approvato dal senato
Letto 387 volte dal 14/02/2009
-
Il decreto sicurezza stato approvato dal senato
Letto 333 volte dal 14/02/2009