Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato
DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 533 (convertito in LEGGE 869/54)
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 427 volte dal 07/09/2013
Decreta:
Art. 1.
((Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati,
istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate)).
La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1,
titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, e' mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.
La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di
pagamento che abbiano ad oggetto contributi ed indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamita' e per la ricostruzione edilizia, nonche' ai mandati ed ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.
Art. 2.
Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo
precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione "Tributi speciali, diritti e compensi".
Art. 3.
((LA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 1)
che "Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge".
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)) ((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 1)
che "Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge".
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
Art. 6.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale
degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
Art. 8.
((LA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 9.
E' abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, ed ogni altra
disposizione contraria ed incompatibile con quello del presente decreto.
Art. 10.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per
l'esercizio finanziario 1954-55, si fara' fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
Il presente decreto entra in vigore il 1 agosto 1954 e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI -
GAVA - MARTINO -
MATTARELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti addi' 31 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 162. - CARLOMAGNO
TABELLA A
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze
Parte di provvedimento in formato grafico
(22) (23) (24) (25) (26) ((28))
TABELLA B
Tributi speciali per servizi resi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'
Parte di provvedimento in formato grafico
(20)
TABELLA C
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della pubblica Istruzione
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------------------------------------------------------------- Tabella DTributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto) --------------------------------------------------------------------- OGGETTO TARIFFE ANNOTAZIONI (EURO) --------------------------------------------------------------------- 1. Ammissione a pratica Riduzione del 50 per cento per di navi e iscrizione le navi inferiori alle 250 di navi, unita' da pesca 62,00 tonnellate di stazza lorda; e da diporto compresi aumento del 100 per cento per i passaggi di proprieta'. le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci perico- lose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effet- tuano piu' di una corsa giorna- liera e di quelle da pesca, il cui importo e' ridotto ad euro 5,17. --------------------------------------------------------------------- 2. Visite di sicurezza, di Riduzione del 50 per cento per idoneita' e tecnico- le navi inferiori alle 250 sanitarie (comprese le tonnellate di stazza lorda; unita' da diporto). 51,65 aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa. --------------------------------------------------------------------- 3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati. 129,12 --------------------------------------------------------------------- 4. Scritturazione di atti Il compenso spetta per ogni contrattuali originali 0,26 pagina" e di copie e di estratti degli atti stessi. ---------------------------------------------------------------------
TABELLA E
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
Tributi speciali per servizi resi dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 14 luglio 1957, n. 580 ha disposto (con l'art. 1) che "La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituita da quella allegata alla presente legge per la parte concernente il titolo II, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 1 ottobre 1969, n. 679 ha disposto (con l'art. 13, comma 5) che "Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge".
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 26 settembre 1954, n. 869, come modificata dalla L. 28 ottobre 1970, n. 777 ha disposto (con l'articolo unico) che "La tabella A, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge".
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 13 luglio 1984, n. 302 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, nonche' presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe di cui alla tabella B allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono raddoppiate".
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 6 agosto 1991, n. 255 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e sostituita dall'allegato 1 annesso alla presente legge".
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 85) che "Il titolo II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito dal titolo II riportato nell'allegato 1 alla presente legge".
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 come modificato dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 come modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l'allegato 2-quinquies) la modifica del titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
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AGGIORNAMENTO (25)
L'avviso di rettifica in G.U. 2/2/2005, n. 26, nel modificare il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha a sua volta modificato la L. 30 dicembre 2004, n. 311 e ha conseguentemente modificato il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito , con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 67) che "Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 5-septies) che "Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal seguente:
"2.2. per ogni unita' di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:
2.2.1 per ogni unita' appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;
2.2.2 per ogni unita' appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00";
b) dopo il numero d'ordine 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Consultazione degli atti catastali:
3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;
3-bis.2. consultazione della base informativa:
consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00;
consultazione per soggetto, per ogni 10 unita' immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unita' immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00".
- (con l'art. 6, comma 5-octies) che "Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento".
- (con l'art. 6, comma 5-novies) che "I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile".
- (con l'art. 6, comma 5-undecies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1º ottobre 2012".
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