Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Codice dei contratti pubblici)
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Avv. Giuseppe Bruno
di Roma, RM
Letto 119 volte dal 07/05/2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078)
(GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)
Vigente al: 20-5-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Considerato che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che "entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 22 marzo 2017; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' cosi' modificata: "Codice dei contratti pubblici".
Art. 2 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".
Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "ragionale" e' sostituita dalla seguente: "regionale".
Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;"; oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita'. oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene e la sua funzionalita';"; b) alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori", sono inserite le seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori"; c) alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorra nella presente lettera, e' sostituita dalle seguenti: "operatore economico" e al secondo periodo, dopo le parole: "in condizioni operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili"; d) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanza pubblica,"; e) alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal seguente: ";"; f) la lettera aaaaa), e' sostituita dalla seguente: "aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalita';"; g) alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal seguente: ";"; h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti: "ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si da' conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il profilo tecnico ed economico; ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita' del programma stesso; ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita' del programma stesso; ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare nella progettazione e realizzazione; ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.".
Art. 5 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "lavori, servizi e forniture," sono inserite le seguenti: "dei contratti attivi,".
Art. 6 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "forme di partecipazione di capitali privati" sono inserite le seguenti: "le quali non comportano controllo o potere di veto".
Art. 7 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "agli appalti aggiudicati" sono sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati".
Art. 8 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: "di cui al punto 1.1)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1)".
Art. 9 Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' inserito il seguente: "Art. 17-bis (Altri appalti esclusi). - 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.".
Art. 10 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3".
Art. 11 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici"; b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti"; c) al comma 3, dopo il sec
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