La Corte di Cassazione, condannava un padre che era venuto meno agli obblighi di natura economia nei confronti della figlia minore. All’imputato era stato contestato il delitto secondo l’articolo 3 della Legge n.54/2006 (abrogato con Decreto legislativo n.21/2018). Lo stesso contestava l’inapplicabilità del suddetto articolo, in quanto non era mai stato coniugato con la madre della minore e quindi, come da articolo 570-bis del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio), che fa riferimento al “coniuge”, non si riteneva tenuto a versare l’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 55744 del 24 ottobre 2018, depositata in data 12 dicembre 2018, hanno affermato che “l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicazione dell’art. 570-bis cod. pen., che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio”.
La Sesta sezione penale della Corte ha sancito, con l’applicazione dell’articolo 570-bis del Codice penale, che la violazione degli obblighi di natura economica debba far riferimento al genitore, così da non discriminare i figli nati fuori dal matrimonio.