Una modalità poco nota a molti sulla conclusione dell’esperienza matrimoniale, con separazione e divorzio, è quella che passa attraverso la negoziazione assistita.
Strumento introdotto nel nostro ordinamento ormai da alcuni anni (legge 162/2014), più recente rispetto alla disciplina della media-conciliazione obbligatoria o facoltativa (decreto legislativo n. 28/2010), il suo utilizzo è previsto come obbligatorio (per poter poi iniziare una causa) nei casi di richiesta di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (in alternativa al tentativo di mediaconciliazione) o quando si vuole chiedere il pagamento di una somma inferiore a 50000 euro. E’ facoltativo (non obbligatorio quindi) il suo utilizzo in altre materie, ad esempio in tema di separazione e divorzio.
In sostanza, le due parti che intendano separarsi (o divorziare) concordano un incontro tramite i rispettivi legali (o una delle due parti invita l’altra alla negoziazione assistita), all’esito del quale si raggiunge un accordo sugli aspetti di interesse della separazione (o divorzio). L’accordo raggiunto segue un iter di validazione da parte della Procura della Repubblica (con particolare attenzione quando vi sono clausole che riguardano gli eventuali figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, della coppia) e una serie di atti di trasmissione agli uffici di stato civile interessati e agli ordini degli avvocati di appartenenza dei legali interessati.
La riforma Cartabia ha procedimentalizzato un po’ tutto, a partire dal ricorso a specifici modelli predisposti dal CNF fino all’obbligo di utilizzo della pec per inviare la documentazione confezionata, agli organi interessati.
Lo strumento in parola è particolarmente interessante e vantaggioso rispetto ad altri già noti:
– rispetto al giudizio (consensuale o contenzioso che sia), per evidenti ragioni di tempistica ma anche di costi
– rispetto alla separazione o divorzio in Comune, perchè ci si assicura l’occhio attento del proprio legale e perchè certi aspetti da regolamentare non possono trovare spazio sulla stringata modulistica in uso presso i Comuni.
Sempre con la riforma Cartabia, si è prevista la possibilità di chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio dei non abbienti per quanto riguarda i costi da sostenere nel procedimento, compresi i compensi dei propri legali, rendendo decisamente più appetibile questo strumento rispetto agli altri menzionati.
Unico aspetto che lo differenzia in maniera sostanziale (e che in un’ottica di correttivo normativo potrebbe venir meno) è il fatto che la riforma Cartabia non sembra aver esteso alla sede della negoziazione assistita la possibilità di chiedere in unico contesto la separazione e il divorzio (come invece è ora possibile fare in giudizio). Ma si tratta di una differenza di poco momento, se si riflette sull’estrema rapidità e semplicità della negoziazione assistita e sul fatto che comunque i tempi di attesa fra separazione e divorzio sono ormai brevissimi (sei mesi o un anno a seconda che non vi siano o che vi siano figli minori, o maggiorenni non autosufficienti) e che la detta innovazione legislativa non consente comunque di svolgere realmente un unico processo per ottenere immediatamente il divorzio.