Interrogatorio di garanzia: valido l'avviso al difensore 24 ore prima
Cassazione penale , sez. I, sentenza 27.09.2011 n° 34930
Avv. Milena Patania
di Catania, CT
Letto 1480 volte dal 16/01/2012
In mancanza di statuizioni in ordine al termine con cui deve essere dato avviso al difensore dell'espletamento dell'atto e non potendo applicarsi analogicamente per diversità di ratio i termini previsti per attività di diversa natura deve ritenersi applicabile il principio della tempestività di detto avviso, e quindi ritenersi valido ed efficace, l'avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire all'interrogatorio dell'indagato, anche eventualmente a mezzo sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., o di chiedere che l'atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza.
Cassazione penale , sez. I, sentenza 27.09.2011 n° 34930
In mancanza di statuizioni in ordine al termine con cui deve essere dato avviso al difensore dell'espletamento dell'atto e non potendo applicarsi analogicamente per diversità di ratio i termini previsti per attività di diversa natura deve ritenersi applicabile il principio della tempestività di detto avviso, e quindi ritenersi valido ed efficace, l'avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire all'interrogatorio dell'indagato, anche eventualmente a mezzo sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., o di chiedere che l'atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 15 marzo - 27 settembre 2011, n. 34930 in merito ad un ricorso presentato in ordine alla validità della convocazione del difensore per l’interrogatorio di garanzia.
In particolare, nel caso affrontato la contestazione riguardava le modalità e la tempestività dell'avviso al difensore dell'avviso dell'interrogatorio dell'indagato da parte del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro su delega del G.I.P. del Tribunale di Napoli. Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale ha omesso di motivare, con riferimento a due censure sottoposte al suo esame: l'una attinente alla impossibilità per la difesa, in relazione ai tempi ristrettissimi connessi alla notifica dell'avviso, di prendere visione degli atti posti a sostegno dell'ordinanza custodiate, e l'altra alla impossibilità di leggere il nome del Giudice che aveva disposto l'incombente.
Sul punto la Cassazione, in maniera articolata, ribadisce che in tema d'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, poiché l'art. 294 cod. proc. pen. prevede che l'avviso sia dato al difensore senza prescriverne la notifica e senza fissare modalità particolari di effettuazione, può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari, e quindi anche a mezzo telefono o mediante telefax, senza che sia necessaria l'osservanza delle forme di cui all'art. 149 cod. proc. pen. con la spedizione del telegramma confermativo, poiché l'adempimento non si inserisce in un procedimento di notifica e incombe sul difensore l'onere di apprendere il contenuto essenziale degli atti trasmessi e di ascoltare le comunicazioni memorizzate.
Tali modalità di effettuazione dell'avviso al difensore, che non incontrano limiti di utilizzo anche da parte della P.G., supponendo solo l'urgenza della comunicazione per la ristrettezza e la perentorietà dei termini previsti, sono state ritenute valide ed efficaci in più di una circostanza dai giudici della Cassazione, che hanno indicato come strumenti idonei anche il fonogramma e il telegramma e hanno ritenuto sussistente l'onere del difensore di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardano e di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale, anche in tema di avviso al difensore dell'udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo.
Nel caso in esame, secondo i giudici del Palazzaccio, la documentazione prodotta dal ricorrente, e riscontrata in sede di riesame, dimostra la conoscenza dell’avviso da parte del difensore .Il lasso temporale di circa ventiquattro ore tra l'avviso e l'atto da espletare e la distanza di circa quattrocento chilometri tra lo studio del professionista e il luogo dell'interrogatorio fondatamente sono stati ritenuti dal Tribunale tali da rendere assolutamente tempestivo l'avviso, attesa la sufficienza del termine ad assicurare al difensore di partecipare all'espletamento dell'atto e di richiedere, opponendosi alla sua presenza difficoltà di carattere personale e non oggettive, il differimento dell'atto per il "tempo strettamente necessario" per essere presente.
Da qui la conferma delle valutazioni del giudice e il rigetto del ricorso con condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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