Guida in stato di ebbrezza
La guida in stato di ebbrezza è stata negli ultimi anni oggetto di svariate riforme legislative tese a disincentivare condotte percepite come “accettabili” salvi i casi in cui comportano incidenti mortali.
Com’è noto, dunque, la guida sotto l’influenza di alcool è un reato disciplinato dall’art. 186 del Codice della Strada che prevede tre distinte ipotesi e tre diverse pene a seconda della severità del livello di alterazione alcolica.
Per non fare confusione ci occuperemo esclusivamente di un caso pratico prendendo come riferimento l’ipotesi più frequente di guida in stato di ebbrezza, quella disciplinata dalla lettera b) del II comma dell’art. 186 CdS e aggravata per effetto dell’applicazione del comma 2sexies in quanto compiuta in orario notturno:
“b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;”.
e “2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 e’ aumentata da un terzo alla metà quando il reato e’ commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.”
Si tratta quindi dell’ipotesi in cui l’alterazione è ricompresa tra gli 0,8 e 1,5 grammi per litro con una duplice pena, pecuniaria (ammenda) e detentiva (arresto fino a un massimo di 6 mesi).
L’aggravante di cui al comma 2 sexies, poi, prevede un aumento della pena finale di un minimo di 1/3 a un massimo della metà se il reato è commesso dopo le dieci di sera e prima delle sette di mattina.
Cosa succederà da un punto di vista pratico a chi dovesse commettere guida in stato di ebbrezza?
Risultato positivo al test alcolimetrico il guidatore riceverà un verbale di contravvenzione elevato dagli agenti intervenuti.
Il verbale sarà la base su cui interverranno il Prefetto (per la procedura amministrativa) e il Pubblico Ministero e poi il Giudice (per quella penale).
Da un lato infatti sarà il Prefetto a disporre con un’ordinanza il termine di sospensione della patente e le conseguenze amministrative per la violazione del codice della strada (punti della patente persi). Dall’altro, trattandosi di reato, si avvierà anche il meccanismo del procedimento penale.
Gli agenti faranno firmare al guidatore un documento per indicare dove vorrà ricevere le carte relative al procedimento penale (vi suggeriamo di indicare un luogo dove effettivamente avete modo di ricevere e controllare la posta per non perdere notifiche importanti) e provvederanno a nominargli un difensore di ufficio se il nostro non ne ha già uno di fiducia.
A questo punto passeranno dei mesi in cui la Procura della Repubblica farà i dovuti accertamenti e compirà le indagini del caso e si arriverà alla conclusione delle indagini ove il Pubblico Ministero incaricato del caso, se non ritiene di archiviare il procedimento per quale motivo, si comporterà come segue.
Oggidì è prassi procedere con la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in caso di guida in stato di ebbrezza.
(Per sapere tutto sul decreto cliccate qui e andate a leggere il nostro articolo precedente.)
Il PM quindi chiederà al GIP di emettere un decreto penale di condanna che prevedrà un calcolo simile a questo:
1) Imputato del reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. b) C.d.S., per aver guidato l’autovettura ***** targata ***** in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso pari a g/11,19 egli 1,24). Reato aggravato ai sensi del comma 2 sexies art. cit. perché commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00. In *****, in data ******.
2) P.B.: 1 mese di arresto e € 2.000,00 di ammenda, ammenda aumentata per il comma 2 sexies dell’art.186 C.d.S. a € 3.000,00, pena diminuita – ex art. 459 co.2 c.p.p. — a giorni 15 di arresto e 1.500,00 di ammenda. Sostituita la pena detentiva secondo il criterio: un giorno di arresto = 250,00 di ammenda — in € 3.750,00 di ammenda.
3) Pena finale: € 1.500,00 + € 3.750,00 = € 5.250,00.
Dal calcolo in esame, dunque, vediamo che il guidatore, al netto di tutti i calcoli matematico-giuridici, sarebbe punito con una pena finale complessiva di € 5.250,00. Tale pena deriva dalla somma della pena pecuniaria alla ammenda risultante dalla conversione della pena detentiva.
Nel decreto penale potrà essere prevista o meno la sospensione condizionale della pena.
Ricevuto il decreto al domicilio eletto il guidatore avrà 15 giorni per decidere se accettare la condanna prevista nel decreto stesso o fare opposizione tramite un legale.
In caso di opposizione potrà attivare uno dei procedimenti spiegati negli articoli precedenti (e che potrete richiamare per rinfrescarvi le idee cliccando sul nome corrispondente): il dibattimento, il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta.
Se si tratta di prima violazione la soluzione migliore, salvo decidere di pagare la somma di cui al decreto € 5.250,00, sarà sicuramente la richiesta di patteggiamento/applicazione della pena con conversione della pena finale in lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
In caso di patteggiamento, come vi abbiamo spiegato nei nostri articoli precedenti, il calcolo matematico sarà più alto/meno vantaggioso rispetto a quello del decreto penale.
Ad esempio partendo dalla pena base 1 mese di arresto e € 2.000,00 di ammenda, aumentando l’ammenda per il comma 2 sexies dell’art.186 C.d.S. a € 3.000,00, la riduzione ipotizzabile (che nel caso del patteggiamento può essere fino a un massimo di 1/3) potrebbe essere di giorni 10 e di € 1.000,00 con una pena finale di giorni 20 di arresto ed € 2000,00 di ammenda.
Come funziona la conversione della pena per guida in stato di ebbrezza in lavoro di pubblica utilità e in cosa consiste questo lavoro di pubblica utilità?
Possiamo definirlo come un’opportunità che viene concessa in caso di guida in stato di ebbrezza, disciplinata dal comma 9bis dell’art. 186 CdS.
Lavoro di pubblica utilità: un esempio partendo dal testo della norma
((9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. 
Il decreto legislativo 274/2000 prevede che la pena per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita con lavoro di pubblica utilità che consiste in un’attività non retribuita presso enti convenzionati con i vari tribunali.
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro di pubblica utilità avrà durata pari a quella della pena finale prevista per la guida in stato di ebbrezza convertita secondo il criterio € 250 = 1 giorno di lavoro di pubblica utilità.
Secondo il nostro esempio dunque la pena finale di giorni 20 di arresto ed € 2000,00 di ammenda sarà sostituita così:
giorni 20 di arresto x € 250,00 al giorno = € 5000,00;
€ 5.000,00 + € 2.000,00 = € 7.000,00;
€ 7.000,00 : € 250,00 = 28 giorni;
28 giorni = n. 56 ore di lavoro di pubblica utilità.
Il guidatore condannato dovrà quindi svolgere 56 ore di lavoro di pubblica utilità per poter godere dei benefici che stiamo per vedere.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.
Se il lavoro di pubblica utilità viene svolto correttamente e completamente, dunque, il Giudice fisserà un’udienza apposita, senza la necessità che le parti presenzino, e dichiarerà estinto il reato di guida in stato di ebbrezza, riducendo contestualmente alla metà il periodo di sospensione della patente e revocando, qualora fosse disposta, la confisca del veicolo (che ricordiamo è possibile solo se il mezzo è intestato al guidatore).
Siamo di fronte, si badi bene, a un’opportunità impagabile per poter riparare al proprio reato svolgendo dell’attività utile per i consociati ed evitando le conseguenze che la legge riconduce alla commissione di questo reato. Se il reato sarà estinto, infatti, non si dovrà scontare un giorno di reclusione né pagare alcuna ammenda, il casellario giudiziale (la cd. fedina penale) risulterà pulito, il periodo di sospensione della patente sarà ridotto e si eviterà perfino al confisca del veicolo.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta)).
L’interruzione del lavoro di pubblica utilità
Nel caso invece in cui il lavoro di pubblica utilità non venga completato il Giudice revocherà il lavoro di pubblica utilità ripristinando la pena originaria, la sospensione della patente senza sconto e la confisca del mezzo.
Vi invitiamo dunque a non sottovalutare i lavori di pubblica utilità. Se, infatti, foste così sprovveduti da interromperli e non portarli a termine la conseguenza inevitabile sarà il ripristino della pena originaria senza possibilità di evitarla.
In questi casi si applica la L. 199/2010, e successive modifiche, che prevede la possibilità di scontare le pene inferiori a 18 mesi presso idoneo domicilio.
Se quindi il Giudice revocasse la pena sostitutiva ripristinando l’originaria trasmetterà il fascicolo all’ufficio di esecuzione penale della competente Procura. Questo ufficio, tramite le forze dell’ordine, provvederà a verificare se il guidatore condannato disponga di un domicilio idoneo a scontare la pena e, in caso di accertamento positivo, trasmetterà all’Ufficio di Sorveglianza competente un ordine di carcerazione chiedendo che la pena venga scontata presso tale domicilio.
Orbene, a differenza della normale procedura esecutiva, che prevede diverse alternative alle ipotesi più coercitive di esecuzione della pena, in questo caso il guidatore non avrà altra alternativa che scontare la pena presso il domicilio potendo solo, qualora ne ricorrano i presupposti, chiedere che gli venga concesso di proseguire nella propria attività lavorativa (allegando all’istanza ogni opportuna documentazione).
Ritornando alla nostra imputazione originaria e al nostro esempio di
Guida in stato di ebbrezza
analizziamo brevemente le alternative alla richiesta di applicazione pena e all’applicazione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Tale beneficio potrebbe essere richiesto anche accedendo al rito dibattimentale o al giudizio abbreviato.
Nessuna delle due ipotesi, da un punto di vista meramente utilitaristico, è però più vantaggiosa del patteggiamento. Sono entrambi procedimenti più lunghi (il patteggiamento infatti prevede una sola udienza mentre dibattimento e abbreviato – hanno tempi di fissazione udienza più lunghi o più di una udienza), non prevedono alcuna riduzione di pena (patteggiamento) o non permettono di sapere in anticipo la pena finale (dibattimento e abbreviato).
Nel caso invece cui il guidatore abbia causato un incidente o abbia già usufruito del lavoro di pubblica utilità, non potrà più accedere a tale beneficio e si vedrà applicare la pena così come stabilita dal giudice per il reato contestato di guida in stato di ebbrezza.