I fatti o i comportamenti esterni alla prestazione lavorativa, attinenti alla vita privata del lavoratore subordinato, sono da considerarsi normalmente irrilevanti, a meno che non siano in grado di incidere obiettivamente sulla aspettativa e sulla probabilità di un esatto adempimento, per il futuro, dell’obbligazione lavorativa, scuotendo il vincolo fiduciario che lega datore di lavoro e lavoratore a tal punto da far ritenere la prosecuzione del rapporto di lavoro pregiudizievole per gli scopi aziendali.