Sanatoria 2009, che il datore sia indagato per falsa documentazione non implica che al lavoratore si neghi rinnovo in base ad autentico rapporto di lavoro
T.A.R. Abruzzo, sez. prima, sent. n. 128/2016 del 11/03/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 178 volte dal 30/10/2016
Il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto che il ricorrente, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, ha presentato documentazione inerente ad un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio. Dagli atti risulta indagato solo il datore di lavoro e non il lavoratore.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998 difatti la mancanza di presupposti o l’invalidità dei precedenti atti di legittimazione della permanenza dello straniero sul territorio dello Stato non si riverberano sui titoli successivi, qualora per questi vengano a mancare le ragioni di invalidità e maturino i presupposti, salva ovviamente le preclusioni derivanti dalla condanna penale dello straniero, che nel caso in esame non sussiste.
In sostanza bisogna tener conto - ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, - degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell’Amministrazione, per verificare se siano presenti elementi che consentano di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti (cfr. Tar Veneto, sentenza n. 3367 del 2007).
Infatti la valutazione sui requisiti va riferita al momento in cui l'Autorità amministrativa si pronuncia, tenendo conto delle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cass. 3 febbraio 2006, n. 2417); difatti l'accertamento dell'insussistenza del rapporto lavorativo dichiarato può condurre al diniego, "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998); di conseguenza, occorre tener conto del sopravvenuto rapporto di lavoro che consente il rilascio del permesso (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 256 del 2011).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2015, proposto da:
Ahmed Eddakkak, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Scannapieco, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Chieti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
del decreto n. 626/A/12/Uf. Imm. 13 del 27 dicembre 2013 con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha annullato in autotutela il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2016 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Diego De Carolis su delega dell'avv. Elvira Scannapieco per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato Domenico Pardi per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del provvedimento n. 626 del 2013 di annullamento in autotutela del permesso di soggiorno rilasciato sulla base della regolarizzazione ex legge n. 102 del 2009, ed avente validità fino al 1 aprile 2011.
Il provvedimento è motivato con riferimento alla simulazione assoluta del contratto di lavoro posto alla base della domanda di emersione.
Per tali fatti la Questura ha altresì documentato che per il sedicente datore di lavoro la Procura della Repubblica competente ha esercitato l’azione penale per il reato di cui all’articolo 12 comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, e nel relativo capo di imputazione è dato leggere che a tal fine avrebbe altresì ricevuto del danaro dal cittadino straniero.
All’udienza del 11 marzo 2016 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto che il ricorrente, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, ha presentato documentazione inerente ad un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio.
Dagli atti risulta indagato solo il datore di lavoro e non il lavoratore.
Secondo parte della giurisprudenza che il Collegio condivide (cfr. Tar Veneto, sentenza n. 3367 del 2007; sentenza n. 1254 del 2008), la produzione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio in sede di primo rilascio, non incide sulla possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno qualora lo straniero si trovi allo stato ad essere titolare, come nel caso di specie, di un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998 difatti la mancanza di presupposti o l’invalidità dei precedenti atti di legittimazione della permanenza dello straniero sul territorio dello Stato non si riverberano sui titoli successivi, qualora per questi vengano a mancare le ragioni di invalidità e maturino i presupposti, salva ovviamente le preclusioni derivanti dalla condanna penale dello straniero, che nel caso in esame non sussiste.
In sostanza bisogna tener conto - ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, - degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell’Amministrazione, per verificare se siano presenti elementi che consentano di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti (cfr. Tar Veneto, sentenza n. 3367 del 2007).
Infatti la valutazione sui requisiti va riferita al momento in cui l'Autorità amministrativa si pronuncia, tenendo conto delle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cass. 3 febbraio 2006, n. 2417); difatti l'accertamento dell'insussistenza del rapporto lavorativo dichiarato può condurre al diniego, "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998); di conseguenza, occorre tener conto del sopravvenuto rapporto di lavoro che consente il rilascio del permesso (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 256 del 2011).
E in assenza di condanna penale dello straniero o comunque dell’accertamento di un suo ruolo attivo e da protagonista nella vicenda, la supposta conoscenza della situazione di irregolarità non è di per sé sufficiente a giustificare l’omessa considerazione del sopravvenuto contratto di lavoro (cfr. Tar Pescara, sentenza n. 201 del 2012).
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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