Omesso versamento ritenute Inps: se inferiore a 10.000 euro non è reato
Tribunale Asti, sez. penale, sentenza 27.06.2014
Avv. Arianna Biviglia
di Tarquinia, VT
Letto 1234 volte dal 05/08/2014
L'omesso versamento di ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro per ciascun periodo di imposta non è previsto dalla legge come reato. E' quanto emerge dalla sentenza della Sezione Penale del Tribunale di Asti, del 27 giugno 2014. Il caso vedeva un legale rappresentante di una ditta omettere di versare all'INPS le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, essere imputato per il reato contemplato dall'art. 81 c.p. e dall'art. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito nella L. 638 dell'11 novembre 1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989, convertito nella L. 389/1989. Secondo il giudice di merito, il reato ascritto non costituisce più reato, alla luce dell'apprezzamento sistematico e congiunto della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché dei recenti interventi normativi; la Consulta, con sentenza 19 maggio 2014, n. 139, intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, ha sottolineato l'utilità, del principio generale di necessaria offensività della condotta, con conseguente esclusione della responsabilità penale a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, risultino in concreto prive di significato lesivo. In secondo luogo, l'art. 2 della L. 67/2014 conferisce delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, e nello specifico per trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, sempre che l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui. Come confermato dall'orientamento dominante in dottrina, la legge delega non è una legge meramente formale, in quanto non si limita a disciplinare i rapporti meramente interni tra l'esecutivo ed il Parlamento, ma costituisce una fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. Secondo il Tribunale, se la legge delega non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell'art. 2 D.L. 463/1983, "possiede tuttavia con certezza l'attitudine ad orientarne l'interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal giudice delle leggi". In conclusione, l'imputato deve essere assolto in quanto il fatto ascrittogli non è previsto dalla legge come reato; se il giudice del merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte costitutive del reato di cui si discute, costituisce dato oggettivo, ribadisce il Tribunale, il fatto che l'organo legislativo abbia stabilito, con termini non equivoci, che l'omesso versamento inferiore a 10.000 euro per ogni periodo di imposta, non possa considerarsi offensivo di interessi penalisticamente tutelati.
Sezione penale
Sentenza 20-27 giugno 2014REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE PENALE
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giulio CORATO all'esito dell’udienza pubblica del 27/06/2014 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 129, 530 c.p.p. nei confronti di:
F. Enrico, nato a *** il ***
Libero non comparso
Difeso di fiducia dall'avv. Renata SOSSO del Foro di Asti
IMPUTATO
per il reato previsto dall'art. 81 c.p. e 2 del D. L. n. 463/83 convertito nella L. 638 del 11/11/83, come modificato dal D.L. n. 338/89 convertito nella L. 389/89, perché quale legale rappresentante della ditta F. Enrico ometteva di versare all' INPS le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti pari a € 6.094,00 per il periodo da marzo a dicembre 2006, per il periodo da febbraio ad agosto 2007, per il periodo da ottobre 2007 ad aprile 2008 e per il periodo da luglio ad ottobre 2008, € 530,00 per il periodo da maggio a giugno 2008, € 469,00 per i periodi di gennaio 2007 e settembre 2007.
In Asti nei periodi su indicati.
recidiva reiterata, specifica e infraquinquiennale ex art. 99 c.p.
Conclusioni delle parti:
concordemente chiedono l’assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che, già ad oggi, il fatto ascritto all’imputato non costituisca più reato, alla luce dell’apprezzamento congiunto e sistematico di due dati dell’ordinamento giuridico.
Il primo di questi è costituito dalla più recente giurisprudenza della Consulta la quale, con sentenza n. 139 del 19 maggio 2014 è nuovamente intervenuta sulla questione della legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, nell’occasione sollevata a partire da fattispecie concrete di omessi versamenti di cifre risibili o, comunque, di entità modesta con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta.
Pur ribadendo la piena legittimità della disposizione, nel solco di plurime precedenti decisioni, la Corte Costituzionale ha sottolineato l’utilità, anche nell’ambito di tale fattispecie criminosa, del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta, ciò che permetterebbe di escludere rilievo penale a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, esse risultino in concreto prive di significato lesivo (cfr. altresì Corte Cost. 333/1991).
Isolatamente considerata, la sentenza n. 139/2014, pur nella sua piena e commendevole legittimazione della concezione c.d. realistica del reato anche in relazione all’art. 2 d.l. 463/1983, indica un canone ermeneutico che, già di per sé scivoloso, riferito ad una fattispecie criminosa di omesso versamento pecuniario demanda al Giudice una valutazione suscettibile di assumere i contorni paradossali del sorite. Se infatti i pensatori greci disquisivano (paradossalmente) del momento a partire dal quale un mucchio di sabbia, privato progressivamente dei singoli granelli, cessa di essere “mucchio”, è del tutto evidente l’impossibilità logico-giuridica di individuare, senza gravi pregiudizi del principio di uguaglianza, la cifra al di sotto della quale sussisterebbe una penalistica inoffensività.
§§§
Cionondimeno, la recentissima pronuncia della Consulta riveste un’importanza capitale, fornendo l’autorevole base per la ricerca interpretativa di parametri sufficientemente oggettivi di offensività; e ritiene questo Giudice che un parametro siffatto ad oggi esista nell’ordinamento giuridico positivo.
L’art. 2 l. 67/2014 conferisce “Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria”, e nello specifico per “trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’art. 2 comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n 638, purchè l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui […]”
Come chiarito dalla dottrina più autorevole nonché dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 224 del 1990, la legge delega non è legge meramente formale, ciò che significa che essa non si limita a disciplinare i rapporti “interni” tra Parlamento e Governo ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche.
Ad avviso di chi scrive, da quanto precede deriva che il contenuto di delega della l. 67/2014, se certamente non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell’art. 2 d.l. 463/1983, possiede tuttavia, con certezza, l’attitudine ad orientarne l’interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal Giudice delle Leggi.
In questi termini, se il Giudice di merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento, ossia l’organo costituzionale espressione della volontà popolare e titolare del potere legislativo, ha stabilito, in termini espliciti, che omessi versamenti inferiori a € 10.000,00 per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati.
In definitiva, pare a questo Giudice che la risultante delle argomentazioni che precedono debba essere l’assoluzione dell’imputato perché il fatto ascrittogli non è più previsto dalla legge come reato, per “legge” intendendosi, nel solco della giurisprudenza CEDU, la combinazione ermeneutica del decisum di un organo superiorem non recognoscens quale la Corte Costituzionale e di una volontà popolare espressa e inequivoca (per il concetto di “legge” nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo vd. C.edu, S.W. c. Regno Unito, 22/11/1995, § 35; C.edu, C.R. c. Regno Unito, 22/11/1995, § 35; C.edu, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia, 08/07/1999, § 36).P.Q.M.Visti gli artt. 129, 530 c.p.p.
ASSOLVE l’imputato perché il fatto ascrittogli non è previsto dalla legge come reato.
Asti, li 20/06/2014.
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