La domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è improponibile. Invero, l'effetto estintivo che di conseguenza inevitabilmente ne deriva, - e il quale, a seguito della riforma del diritto delle società, per quelle cancellate prima del 2004 opera a decorrere dal 1 gennaio 2004, e si produce, ai sensi dell'art. 2495, co. 2 c.c. anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione - determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore stesso, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti.