Il Tribunale civile di Tolmezzo ha condannato l'ASS 3 Alto Friuli a mantenere - fino al 23^ anno di età - il figlio di una paziente rimasta incinta del 6^ figlio dopo essersi sottoposta ad un'intervento di sterilizzazione. La ricorrente si era sottoposta all'intervento dopo la nascita del 5^ figlio; tuttavia, l'operazione non fu fatta a regola d'arte - come è stato riconosciuto dal Giudice -. All'ospedale nel quale la donna partorì il 6^ figlio, poi, si accorsero che una delle due tube di Falloppio non era legata . La C.T.U., in particolare, ha evidenziato che il chirurgo, dopo avere legato la tuba, l'aveva sezionata senza asportare un tratto sufficientemente ampio. L'ASS 3 Alto Friuli, pertanto, è stata condannata a versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento del bambino, la somma di Euro 260,00 mensili fino al compimento del 23^ anno di età - alla quale si presume ci potrà essere una possibile indipendenza economica -, nonchè al risarcimento dei danni. Il Tribunale non ha accolto la tesi difensiva della convenuta, secondo cui la ricorrente - che aveva sottoscritto il consenso informato - era a conoscenza del fatto che l'operazione cui si sarebbe sottoposta poteva avere esito negativo. Nella sentenza si legge, in proposito, che il consenso informato assume valore soltanto quando l'intervento chirurgico è stato eseguito a regola d'arte. Nella caso di specie, c'è stato un'indamepimento della prestazione contrattuale - direttamente imputabile all'ASS 3 Alto Friuli - che ha comportato una serie di conseguenze dannose, tra le quali il danno biologico da invalidità temporanea in conseguenza del 6^ parto cesareo, il danno da invalidità permamente per l'acuirsi di patologie di cui soffriva la paziente, i costi del mantenimento di un 6^ figlio. Roma, 13 settembre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA