Con decisione del 21 dicembre 2011, la Corte di Giustizia Europea - Grande Sezione - ha stabilito che " La responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell’ambito di una prestazione di servizi quale l’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE, e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Quest’ultima non osta, pertanto, a che uno Stato membro istituisca un regime, come quello di cui alla causa principale, che preveda la responsabilità di un simile prestatore per i danni in tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dalla medesima ". I fatti: un giovane francese - 13enne all'epoca dei fatti - rimane vittima di ustioni a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di termoregolazione del materasso dell'ospedale sul quale è stato posto per essere sottoposto ad operazione chirurgica. Cita, pertanto, in giudizio la struttura ospedaliera - ritenuta responsabile delle lesioni subite -, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale amministrativo di Becancon accoglie la domanda e condanna la struttura ospedaliera al risarcimento dei danni - quantificati in Euro 9.000,00 -, nonchè al pagamento della somma di Euro 5.974,99 alla Caisse primaire d'assurance maladie du Jura. L'ospedale propone appello avverso la decisione, ma viene rigettato. Si rivolge, allora, alla Consiglio di Stato, che decide di sospendere il giudizio sottoponendo alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali : " 1) Se, tenuto conto delle disposizioni del suo art. 13, la direttiva [85/374] consenta l?attuazione di un regime di responsabilità fondato sulla situazione particolare dei pazienti delle strutture sanitarie pubbliche che riconosca loro il diritto di ottenere da dette strutture, anche senza colpa delle stesse, il risarcimento dei danni causati dal malfunzionamento dei prodotti e degli apparecchi da queste utilizzati, ferma restando la possibilità per la struttura sanitaria di esercitare un?azione di regresso contro il produttore. 2) Se la direttiva [85/374] limiti la possibilità per gli Stati membri di definire la responsabilità delle persone che utilizzino apparecchi o prodotti difettosi nel quadro di una prestazione di servizi, causando in tal modo danni al destinatario della prestazione ". La Corte prende in esame, in particolare, la seconda questione e osserva che, nella fattispecie concreta, " la responsabilità che può gravare su un utilizzatore il quale, come il CHU di Besançon, impieghi, nell?ambito di una prestazione di cure in favore di un paziente, un prodotto o un apparecchio precedentemente acquistato, come un materasso riscaldante, non rientra tra gli aspetti disciplinati dalla direttiva 85/374 ed esula quindi dal suo ambito di applicazione... Peraltro, la mera coesistenza, accanto al regime di responsabilità del produttore istituito dalla direttiva 85/374, di un regime nazionale che prevede la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi il quale, nell?ambito di una prestazione di cure ospedaliere, abbia causato un danno al destinatario di tale prestazione derivante dall?uso di un prodotto difettoso, non è idonea a pregiudicare né l'efficacia del suddetto regime di responsabilità del produttore né gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell?Unione attraverso quest?ultimo regime ". Alla luce di quanto sopra detto, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto di risolvere la seconda questione precisando che " la responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell?ambito di una prestazione di servizi quale l?erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi delle disposizioni dell?art. 3 della direttiva 85/374 e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione non rientra nell?ambito di applicazione di tale direttiva. Quest?ultima non osta, pertanto, a che uno Stato membro istituisca un regime, come quello di cui alla causa principale, che preveda la responsabilità di un simile prestatore per i danni in tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dalla medesima ". Roma, 23 dicembre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA