Termini Processuali. Computo. Scadenza in Giorno Festivo. Proroga al Giorno Successivo. Ambito di Applicazione. Conseguenze. Termini per proporre Impugnazione.
Cassazione Penale, SS.UU., Sentenza n. 155 del 29 settembre 2011 - depositata il 10 gennaio 2012
Avv. Giuseppe Versace
di Bologna, BO, Italia
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TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONSEGUENZE - TERMINI PER PROPORRE IMPUGNAZIONE. Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; b) nei casi in cui, come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente; c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo. DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - TERMINE E DIFESA - REITERATO AVVICENDAMENTO DI DIFENSORI - ABUSO DEL PROCESSO - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - DINIEGO DEL TERMINE O CONCESSIONE DI TERMINI RIDOTTI - ESCLUSIONE Il diniego di termini a difesa o la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non può dare luogo ad alcuna nullità quando l’esercizio effettivo del diritto alla difesa tecnica o di altri diritti fondamentali dell’imputato non abbia subito, in assoluto, alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva - con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo in quanto tale a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità).
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