All'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio, introdotto dalla L. 199/2010 (c.d. "legge svuota-carceri"), è applicabile il meccanismo dello "scioglimento del cumulo giuridico delle pene", e, conseguentemente, è possibile applicare la detta misura al condannato che - pur avendo commesso taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis, L. n. 354/75 - abbia già scontato, al momento della presentazione dell'istanza, la pena riferibile alla condanna per il reato "ostativo" e si trovi in espiazione di una pena, o di una quota-parte di pena, riferibile a ipotesi delittuose "non ostative" alla concessione del beneficio richiesto.