termine costituzione attore in caso di più convenuti
Tribunale di Bari sentenza 25 gennaio 2012 n 303
Avv. Alessio Pistone
di Palermo, PA
Letto 979 volte dal 02/10/2012
In presenza di più convenuti il termine per la costituzione dell’attore mediante iscrizione a ruolo della causa a norma dell’art. 165 c.p.c., deve essere effettuata entro dieci giorni dalla prima notifica, sia nel giudizio di primo grado, sia in quello di appello Nell’ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo sia effettuata tardivamente e anche uno solo d...ei convenuti sia rimasto contumace, deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo per violazione del diritto di difesa e del principio di effettività del contradditorio
Nella specie la vicenda giudiziaria ha per oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla negligente esecuzione di un intervento chirurgico, nell’ambito della quale risultavano convenuti il medico che aveva effettuato l’intervento, nonché l’istituto e, chiamata in causa, la compagnia di assicurazione del sanitario. L’istituto ospedaliero non si costituiva in giudizio e alla prima udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
Svolta l’istruttoria e trattenuta la causa in decisione, il Giudice del Tribunale di Bari esaminati gli atti, rileva d’ufficio il vizio nella costituzione del procedimento per tardiva iscrizione a ruolo della causa, considerata la contumacia di uno dei convenuti principali. L’iscrizione a ruolo del giudizio non era avvenuta nei dieci giorni dalla prima notifica all’istituto ospedaliero, ma successivamente e nei dieci giorni successivi alla seconda notifica al sanitario. Nella fattispecie l’istituto ospedaliero era rimasto contumace, per cui la tardiva iscrizione a ruolo doveva comportare la necessità di disporre la cancellazione della causa dal ruolo, salvo la possibilità per parte attrice della riassunzione tempestiva. Con la conseguenza che l’intero procedimento si è svolto secondo il giudice di merito, in presenza di un vizio che ne ha inficiato lo svolgimento fin dall’origine.
Il tribunale con effetto travolgente sul processo svolto, dichiara quindi la nullità dell’intero procedimento e ordina la cancellazione della causa dal ruolo nonostante la stessa fosse stata istruita completamente nel merito e il danneggiato avesse conseguito una parte del risarcimento del danno richiesto.Il Giudice del Tribunale di Bari aderisce alla tesi "restrittiva" delineata dalle Sezioni Unite con sentenza del 18 maggio 2011 n. 10864, secondo la quale in caso di più convenuti, il termine per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notificazioni dell'atto di citazione. Questo perché il convenuto, cui la citazione sia stata notificata per prima, decorsi dieci giorni da essa, deve essere messo in condizione di sapere con certezza se l'attore si sia costituito o meno.Inoltre il convenuto ha diritto di conoscere quanto prima possibile, se l'attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire le opportune strategie difensive, sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all'esercizio dell'azione. In questa ottica - in un giudizio con pluralità di parti - per il convenuto, di norma, è irrilevante che un altro convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.L’iscrizione a ruolo, ove entro il termine di dieci giorni l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina"). E’ pur vero infatti, che nel caso di notifica della citazione a più persone, l'attore non può conoscere la data della prima notifica fino a quando l'atto non gli sia restituito; ma, a quel punto, il termine per costituirsi potrebbe essere già spirato, se lo si fa decorrere dalla prima notificazione.Per ovviare a tale inconveniente, la tesi delineata consente all'attore di costituirsi depositando un fascicolo incompleto, nel quale l'originale della citazione è sostituito da una copia non formale e non autentica (cd. "velina").
Tale interpretazione restrittiva non aggrava comunque la posizione dell’attore in quanto l'art. 165 cod. proc. civ. non impone comunque che la costituzione avvenga dopo che la prima notificazione si sia perfezionata. Nulla, pertanto, vieta all'attore, dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositando una copia. Il perfezionamento della notificazione non è infatti, necessario ai fini della costituzione in giudizio: lo si desume anche dalla L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, il quale consente al notificante di ottenere la restituzione della copia dell'atto prima del ritorno dell'avviso di ricevimento per procedere all'iscrizione a ruolo.
Aderendo alla tesi che consente la costituzione dell'attore entro i dieci giorni dall'ultima notificazione si creerebbe infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della citazione, una situazione di incertezza. Questi, non sapendo se sia l'ultimo destinatario nei cui confronti la notifica si è perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l'attore si dovrà costituire.
Aderendo invece alla tesi restrittiva della costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione nell’ottica del bilanciamento dei rispettivi interessi, l’incombente non è particolarmente gravoso da rispettare per l'attore. Questi, infatti, può costituirsi - immediatamente dopo la consegna dell'originale dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario ed indipendentemente dal perfezionamento della sua notificazione - con l'immediata iscrizione a ruolo, mediante deposito di copia non formale della citazione. Allo stesso tempo il convenuto è in grado di conoscere le intenzioni che l’attore intende perseguire.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
Filtra per
Argomenti correlati
Altri 34 articoli dell'avvocato
Alessio Pistone
-
Risarcimento da durata irragionevole del processo
Letto 310 volte dal 24/06/2013
-
esempio di ricorso ex art. 700 c.p.c.
Letto 35447 volte dal 02/11/2011
-
Competenza del Giudice di Pace estesa agli immobili - Cass. SS.UU. n. 21582/2011
Letto 2199 volte dal 24/10/2011
-
Lite temeraria - Il danno patrimoniale non provato può essere liquidato in via equitativa
Letto 1967 volte dal 21/10/2011
-
Indennità di fine rapporto e criteri di calcolo. Guida completa e vademecum
Letto 5862 volte dal 21/02/2017