Procedimento monitorio: adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza
Tribunale Busto Arsizio, sez. Gallarate, ordinanza 27.04.2012
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ipotesi di adesione del convenuto opposto all’eccezione di incompetenza proposta dall’attore opponente, il giudice, con ordinanza, previa espressa revoca del decreto ingiuntivo, deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo assegnando tre mesi di tempo per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice che le parti hanno indicato come competente e tale giudice e tale giudizio proseguirà per l’esame della fondatezza della pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria.
Tribunale di Busto Arsizio
Sezione distaccata di Gallarate
Ordinanza 27 aprile 2012
RG ***
Il G.U. dott. Fabio Di Lorenzo;
a scioglimento della riserva formulata nel corso dell’udienza del 24.4.2012;
letti gli atti;
(omissis)
rilevato che l’opponente ha eccepito l’incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Varese;
rilevato che nel corso dell’udienza del 24.4.2012 l’opposto ha aderito all’eccezione sollevata da controparte, chiedendo che a decidere sia appunto il Tribunale di Varese;
ritenuto che tale adesione è tempestiva, dato che essa avrebbe potuto essere manifestata fino al momento rimessione della causa in decisione (Trib. Torino, 10 novembre 2004);
ritenuto che nel caso in esame non sussiste nessuna delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile di cui all’art. 28 c.p.c.;
rilevato che parte della dottrina e della giurisprudenza ha escluso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere applicata la norma di cui all’art. 38 c. II c.p.c. (così come modificato dall’art. 45 della Legge 18 giugno 2009 n. 69), in base a cui «fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo»;
rilevato in particolare che, secondo la tesi dell’inapplicabilità della riferita disposizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se nel corso di tale giudizio l’opposto aderisce all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’opponente, il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 69/2009 (Trib. Torino, 1 luglio 2010), deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (Trib. Torino, 22 febbraio 2007, n. 1182);
ritenuto invece che è preferibile l’opposta tesi, favorevole all’applicabilità della norma in questione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell’adesione dell’opposto all’eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere anche la revoca dell’ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell’opposizione (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2006, n. 6106, richiamata anche dall’opposto in comparsa di risposta; nel senso che invece in tali casi la revoca dell’ingiunzione sia implicita nell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, vide Cass. civile, sez. I, 20 maggio 2005, n. 10687, e Trib. Torino, sez. VIII, 20 novembre 2009);
ritenuto quindi che, condividendo tale tesi, l’adesione dell’opposto all’avversa eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell’art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere dell’adito giudice dell’opposizione di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2006, n. 6106, cit.);
ritenuto che l’ordinanza del giudice dell’opposizione, emessa conformemente a quest’ultimo orientamento, non viola la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decidere sul decreto ingiuntivo, essendo questo ormai invalido, e venendo riassunto dinanzi al giudice indicato dalle parti come competente un ordinario giudizio di cognizione sul credito per il quale è stato chiesto il decreto (Cass., 15 dicembre 1999, n. 14075; Trib. Busto Arsizio –sez. dist. Gallarate-, 25 marzo 2011; Trib. Busto Arsizio –sez. dist. Gallarate-, 29 aprile 2011);
ritenuto pertanto che, vista l’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza per territorio con indicazione del Tribunale di Varese come giudice competente, con ordinanza l’adito giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo con termine di 3 mesi dalla comunicazione per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Varese, competente anche a pronunciarsi sulle spese della fase processuale svoltasi dinanzi a questo Tribunale, e contestualmente il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo deve anche disporre la revoca del decreto ingiuntivo perché invalido;
letto l’art. 38 c. II c.p.c.;
PQM
revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Busto Arsizio –sez. dist. Gallarate- n. ** depositato in data **;
ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Varese.
Si comunichi.
Gallarate, 27.4.2012.
Il G.U.
Dott. Fabio Di Lorenzo
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