Come emerge dal disposto ex art. 560 c.p.c. in realtà la legge ha voluto salvaguardare per quanto possibile il diritto di abitazione dei debitori esecutati limitatamente al periodo di tempo che intercorre tra il pignoramento e la vendita coattiva. In altri termini se non emerge la necessità di liberare l’immobile, perché ad esempio i debitori ostacolino la vendita non permettendone l’accesso, prevale la salvaguardia del diritto all’abitazione; ciò in coerenza con l’indubbio favor per la protezione di questo diritto rinvenibile nel nostro ordinamento, che lo pone in posizione sovraordinata rispetto al contrapposto diritto dei creditori della procedura esecutiva a veder aumentato l’ammontare del ricavato.