Cass. civ., VI-3, 22 ottobre 2012, n. 18137 CASSAZIONE CIVILE In ordine al ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., la pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto degli atti processuali è superflua, dal momento che non è richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata. Altresì, la predetta riproduzione è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto in tal modo si affida alla Corte la scelta di ciò che effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. Ne deriva che un ricorso, come quello di specie, in cui il ricorrente, al fine di esporre sommariamente i fatti, si sia limitato a riprodurre gli atti giudiziali pregressi, è inammissibile.