Mediazione obbligatoria: inapplicabile al rito sommario
Tribunale Firenze, sez. III, sentenza 22.05.2012
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1724 volte dal 11/07/2012
Il procedimento sommario di cognizione previsto dagli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., pur non delineando un procedimento d'urgenza o cautelare, nondimeno prevede un procedimento dove viene massimizzata la velocità della trattazione e della decisione della controversia, con evidente premialità per il ricorrente che riesca a manifestare con forte evidenza le ragioni che militano a favore del proprio diritto. Di conseguenza, la previsione dell'art. 5, co. 4 del decreto sulla mediazione, che prevede che "i commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, può essere analogicamente applicata al caso del processo sommario di cognizione salvo l'ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. per la complessità istruttoria contenutistica della controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente, dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, D.Lgs 28/2010.
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