le amministrazioni comunali sono soltanto tenute ad avvalersi del servizio postale (L. n. 890 del 1982, art. 1) - ossia a rivolgersi all'ente che lo gestisce - per il recapito dei plichi, che dunque può essere in concreto eseguito dall'ente gestore anche con modalità che prevedano la spedizione a cura di uffici postali ubicati fuori del territorio del Comune richiedente, se ritenuto conveniente (e la convenienza non è affatto da escludere in via di principio - come invece mostra di ritenere il controricorrente nelle sue difese - sol che si considerino le opportunità organizzative offerte dalla possibilità di formazione e trasmissione dei documenti amministrativi con sistemi meccanizzati e telematici, disciplinata dalla legge - in primo luogo dal Testo unico de lle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - e non ignorata dallo stesso regolamento di esecuzione del codice della strada, all'art. 385, comma 3, u.p.).