L'opposizione al precetto va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc, per cui competente per territorio è il giudice del luogo dell'esecuzione
Cass. Civ., sez.VI, 21 febbraio 2012, n. 2533
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 6233 volte dal 13/05/2012
A norma dell'art. 615 comma 1, cpc l'opposizione al precetto va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc; per le cause di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc competente per territorio è il giudice del luogo dell'esecuzione salva la disposizione dell'art. 480 comma 3; secondo quanto disposto da tale ultimo articolo, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel domicilio in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l'opposizione a precetto si propone innanzi al giudice del luogo in cui lo stesso è notificato; nella specie l'atto impugnato è stato notificato alla residenza dell'opponente.
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