IMPUGNAZIONI IN MATERIA CIVILE - NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE E' irrilevante, ai fini dell'accertata tardività dell'impugnazione proposta con atto notificato al difensore oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza, il precedente tentativo di notificazione non andato a buon fine per non avere l'ufficiale giudiziario reperito il difensore nel luogo indicato dall'istante a causa del trasferimento dello studio in altra sede. In merito devesi rilevare, invero, che il difensore non ha alcun obbligo di comunicare, nel corso del giudizio, il trasferimento del suo studio e che ai fini della notifica rileva il domicilio reale del procuratore, con onere di verifica, al momento della notifica dell'atto, a carico della parte istante sugli appositi registri. In circostanze siffatte, pertanto, non può intendersi configurabile un ipotesi di esito negativo della notifica derivante da un fatto estraneo alla sfera di disponibilità del notificante. Cass. civ., Sez. III, 6 settembre 2012, n. 14931