Decreto ingiuntivo e nuovi parametri: è ancora necessario il visto dell’Ordine? Tribunale Varese, sez. I civile, decreto 11.10.2012 (
Tribunale Varese, sez. I civile, decreto 11.10.2012
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1451 volte dal 25/10/2012
L’art. 9, co. 5, della L. n. 27/2012 ha comportato l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda “deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale”. Ne consegue che, ai fini del procedimento monitorio, il professionista potrà avvalersi, quale prova per l’ingiunzione, dell’accordo con il cliente di cui all’art. 9, co. 4, L n. 27/2012 oppure del preventivo di cui discute sempre la medesima norma: si tratta infatti di documenti che testimoniano il rapporto professionale ed il suo contenuto “economico”.
Sezione I Civile
Decreto 11 ottobre 2012
(est. G. Buffone)
La parte ricorrente svolge la professione di Dottore Commercialista e, in ragione del rapporto professionale avuto con il destinatario della ingiunzione, presenta richiesta per decreto ingiuntivo, allegando una posta creditoria pari ad Euro 5.813,37, giusta incarico professionale dell’8 giugno 2006.
La parte ricorrente non allega il parere dell’associazione professionale: su tale omissione è stata invitata a volgere deduzioni difensive, giusta decreto interlocutorio, ex art. 640 c.p.c., del 17 settembre 2012. All’esito delle deduzioni della ricorrente, depositate in data 5 ottobre 2012, reputa questo Tribunale che l’ingiunzione possa essere concessa.
Ai sensi dell’art. 633, comma I, n. 3 c.p.c., l’ingiunzione di pagamento può essere concessa se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti a professionisti esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. In questo caso, in virtù dell’art. 634 c.p.c., la domanda “deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale”.
Vi è, tuttavia, che l’art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico affidando al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 la previsione dei nuovi criteri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Il comma V dell’art. 9 ha, inoltre, previsto l’abrogazione “delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe”. In questo contesto, alcuni commentatori hanno ritenuto la conseguente abrogazione, tra l’altro, dell’art. 2233 comma I c.c. nella parte in cui la disposizione prevede l’acquisizione giudiziale del parere dell’Associazione professionale, in quanto meccanismo partecipe dell’applicazione del sistema tariffario. Condividendo tale ultimo rilievo, non è difficile intuire come anche la struttura morfologica dell’art. 636 c.p.c., in realtà, contribuisca alla quantificazione del compenso, attingendo al bacino delle (abrogate) tariffe: se ne deve inferire la conseguente rimozione dell’Ordinamento, in conseguenza del già citato art. 9 comma V.
Posto che, per i professionisti, l’ingiunzione non richiede più il parere professionale, vi è allora da chiedersi, però, quale documentazione sia necessaria per soddisfare i requisiti di cui all’art. 633 c.p.c. Certamente sufficiente è l’accordo con il cliente di cui all’art. 9 comma IV l. 27/2012 oppure il preventivo di cui discute sempre la medesima norma: si tratta di documenti che testimoniano il rapporto professionale ed il suo contenuto “economico”. Per quanto qui di rilevanza, tale principio è sufficiente: il creditore, infatti, ha allegato il contratto scritto con il suo cliente (incarico) che offre una base probatoria solida per riconoscere al credito un valore liquido, certo ed esigibile.
Gli interessi decorrono dalla messa in mora del 14 novembre 2011.
L’istanza ex art. 642 c.p.c. non può essere accolta in quanto il creditore non ha allegato, in termini di deduzioni fattuali precise, i requisiti costitutivi della norma de qua.
p.q.m.
letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.
ingiunge
al destinatario dell’ingiunzione:
…… s.r.l.
Come identificata in ricorso
di pagare alla parte ricorrente:
la somma di €. 5.813,37 oltre interessi legali dalla data del 14.11.2011 e sino al saldo. Vanno, anche, riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice
Liquida
per le spese e le competenze ai sensi dell’art. 641, comma III, c.p.c. e ne ingiunge il pagamento come segue:
Spese |
€. 111,00 |
Compenso |
€. 600,00 |
oltre CPA ed IVA come per Legge, il tutto entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto.
Avverte
Il destinatario dell’ingiunzione che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può essere proposta opposizione al decreto ingiuntivo davanti a questo Ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).
Varese lì 11 ottobre 2012
Il Giudice
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