Il mero rapporto di convivenza more uxorio non è idoneo a integrare l'aggravante di cui all'articolo 577 comma 2 in caso di lesioni personali
Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza del 27 febbraio 2007, n. 8121
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
Letto 2548 volte dal 05/02/2008
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE 1. Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE 2. Dott. NAPPI ANIELLO CONSIGLIERE 3. Dott. OLDI PAOLO CONSIGLIERE 4. Dott. DIDONE ANTONIO CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) As.Bi. N. IL (...) avverso Sentenza del 03/11/2005 CORTE APPELL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
1. Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE
2. Dott. NAPPI ANIELLO CONSIGLIERE
3. Dott. OLDI PAOLO CONSIGLIERE
4. Dott. DIDONE ANTONIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) As.Bi. N. IL (...)
avverso Sentenza del 03/11/2005
CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DIDONE ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
As.Bi. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Potenza del 3 novembre 2005 che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi due di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di lesioni personali lievi commesso in danno di Ca.Ma.Mi. (nel capo di imputazione indicata come coniuge dell'imputato).
Il ricorrente denuncia violazione di legge e lamenta che gli sia stata applicata la pena detentiva per reato che sarebbe di competenza del giudice di pace e per il quale è prevista la pena pecuniaria o la permanenza domiciliare.
Il ricorso è fondato.
Infatti, la corte territoriale ha escluso l'applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista dal d.lgs. n. 274/2000 sul rilievo che il reato contestato è aggravato ai sensi dell'art. 577 comma 2, c.p. "stante la natura more uxorio della convivenza esistente tra l'imputato e la parte lesa".
Sennonché, sia che si ritenga - come emerge dalla sentenza impugnata - che la persona offesa non fosse coniuge dell'imputato ma soltanto convivente more uxorio dello stesso sia che si ritenga sussistente il vincolo di coniugio menzionato nel capo di imputazione, il reato di cui all'art. 582 comma 2, c.p., pur in presenza dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 1 ovvero di cui all'art. 577, ult. parte, c.p. appartiene alla competenza del giudice di pace e per esso è prevista la pena della multa (da euro 516,00 a euro 2.582,00 ovvero quella della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi, ma non quella della reclusione.
Peraltro, il mero rapporto di convivenza more uxorio non è idoneo ad integrare l'aggravante menzionata e questa Corte ha da tempo puntualizzato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma secondo, cod. Pen., nella parte in cui prevede come aggravante la commissione del fatto contro il coniuge, sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'ex-coniuge e al convivente more uxorio, è manifestamente infondata in quanto il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge non è irrazionale, tenuto conto della sussistenza del rapporto di coniugio e del carattere di tendenza le stabilità e riconoscibilità del vincolo coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6037 del 1988, Presidente: Carnevale - Estensore: Lattanzi).
La stessa Corte costituzionale, poi, sebbene in relazione ad una causa di non punibilità, ha evidenziato che non è irragionevole od arbitrario che "il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza "more uxorio": venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'"istituzione familiare", basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente" (Corte cost., n. 352 del 2000).
Sul punto relativo alla pena applicata, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata.
Peraltro, alla luce degli accertamenti in fatto e della valutazione operata dai giudici del merito la pena può essere rideterminata dalla Corte ai sensi dell'art. 620 lett. l) c. p. p., tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, nella misura di euro 1.000,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in quella di euro 1.000,00 (mille) di multa.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Argomenti correlati
Altri 598 articoli dell'avvocato
Staff di Guidelegali.it
-
Il rapporto di convivenza esclude il reto di abbandono di persona incapace
Letto 2204 volte dal 14/01/2008
-
Commette il reato previsto dall'art.12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 anche colui che sia parzialmente inadempiente a...
Letto 1739 volte dal 13/01/2008
-
I genitori dei bambini vittime di abusi sessuali debbono essere risarciti del danno patrimoniale e di quello non patrimo...
Letto 751 volte dal 12/01/2008
-
Il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod.pen.) richiede il dolo generico
Letto 2188 volte dal 30/12/2007
-
E' reato compiere atti sessuali con minorenni dietro la promessa di vitto e alloggio
Letto 1250 volte dal 19/12/2007