L'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro" (Cass. n. 9999/2009, Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/97, Cass. n. 8212/97, Cass. n. 2231/97, Cass. n. 8627/92). Diversamente da precedenti arresti giurisprudenziali cfr. Cass. n. 12554/2003, Cass. n. 12311/2003, Cass. n. 15776/2002 e, più recentemente, Cass. n. 6607/2004, Cass. n. 11262/2010, secondo cui, essendo l'indennità in parola in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato al riposo, essa ha carattere retributivo e sarebbe, dunque, assoggettabile a contribuzione previdenziale, la Corte con la sentenza che si commenta ritiene però di riconoscere all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e ciò in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c.