La previsione dell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ma trovi dei limiti.
Commentatore
super esperto
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Cassazione civile , sez. un., 07 novembre 2008, n. 26799
In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del g.o. anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione allorché il lavoratore, in riferimento a quegli atti, che provvedono a stabilire le linee fondamentali della organi
In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del g.o. anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione allorché il lavoratore, in riferimento a quegli atti, che provvedono a stabilire le linee fondamentali della organi
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In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del g.o. anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione allorché il lavoratore, in riferimento a quegli atti, che provvedono a stabilire le linee fondamentali della organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché le dotazioni organiche complessive - come tali suscettibili di essere impugnati dinanzi al g.a. da coloro che possono vantare un interesse legittimo - li contesti unicamente in ragione della loro incidenza diretta o indiretta su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo, così da rendere possibile la loro mera disapplicazione.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione - Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere - Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: S.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato BRUZZONE ALBERTO - studio dell'avvocato DE MAJO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRIGUGLIO CARMELO, per delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro ASSESSORATO REGIONALE AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - e contro V.G., B.M.G., DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE DELL'ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E.P.I. DELLA REGIONE SICILIANA; - intimati - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3356/2006 del Tribunale Amministrativo regionale di CATANIA; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2008 dal Consigliere Dott. VIDIRI GUIDO; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte dichiarino la giurisdizione del Giudice ordinario.
Fatto
Con ricorso proposto dinanzi al TAR della Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria, notificato all'architetto S., il professore V.G. chiedeva l'annullamento - previa sospensione anche con provvedimento cautelare - dei D.D.G. n. 7699 e n. 7701 del 31 marzo 2006 con i quali era stata confermata la precedente organizzazione della Soprintendenza di Catania e di Messina ed erano stati contestualmente conferiti i relativi incarichi dirigenziali, con particolare riguardo all'attribuzione dell'incarico di Soprintendente (per Messina all'arch. S. e per Catania alla dott.ssa B.), nonchè del decreto con il quale esso ricorrente era stato assegnato alla direzione della Biblioteca Regionale di Catania. Il Prof. V., tendendo a dirigere la Soprintendenza di Catania o in subordine quella di Messina, lamentava violazione di legge (L. n. 116 del 1980, art. 19, e L. n. 97 del 2001, art. 3), contraddittorietà con precedenti provvedimenti, difetto di motivazione, mancata valutazione comparativa tra dirigenti per l'attribuzione dell'incarico di Soprintendente, ed ancora sviamento di potere e demansionamento connesso con la circostanza che l'incarico in concreto assegnatogli rappresentava una diminutio rispetto a quello precedentemente ricoperto. Deduceva al riguardo di essere il dirigente più anziano - nella qualifica, nel grado e nelle funzioni - nell'amministrazione regionale dei beni culturali, di avere ricoperto l'incarico di Sopraintedente ai Beni culturali di Enna ed, ancora, di essere stato in un primo momento designato per l'incarico di Soprintendete di Catania con Delib. 22 settembre 1998, n. 307, della Giunta Regionale di Governo, i cui effetti erano stati però sospesi per "approfondimenti" sulla sua posizione. Ed infatti, pendendo un processo penale a suo carico, era stato distaccato presso la Direzione Generale dei Beni culturali. Assolto dal Tribunale di Catania con formula piena, aveva dato notizia di detta assoluzione all'amministrazione che aveva ulteriormente pretermesso la sua posizione, confermando le precedenti determinazioni.
Tutto ciò premesso il V. invocava il proprio diritto all'incarico rivendicato censurando i suddetti decreti per la loro illegittimità.
Dopo che il T.A.R. di Reggio Calabria aveva indicato nel T.A.R. di Catania il Giudice competente e dopo la riassunzione da parte del V. del giudizio, l'architetto S. proponeva a queste Sezioni Unite ricorso preventivo di giurisdizioneex art. 41 c.p.c., instando per la declaratoria della giurisdizione del Giudice ordinario.
Si è costituito con controricorso l'Assessorato Regionale per i beni culturali che ha chiesto anche esso il riconoscimento della giurisdizione del Giudice ordinario.
Non si sono costituiti il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali Ambientali ed Educazione permanente, V.G. e B.M.G..
Il Procuratore generale ha depositato ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., le proprie conclusioni scritte.
Diritto
A sostegno del suo ricorso ex art. 41 c.p.c., S.R. G. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Sostiene al riguardo che la fattispecie in esame non attiene ad aspetti generali dell'organizzazione della Pubblica amministrazione perchè nel caso di specie si controverte in tema di conferimento di incarichi dirigenziali, e cioè di determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, la cui cognizione va devoluta al Giudice ordinario con pienezza di tutela delle situazioni giuridiche coinvolte. Nella presente controversia va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.
Queste Sezioni unite - in una fattispecie avente profili di indubbia analogia con quella in esame - hanno statuito che in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art 29, e modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 18, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, per un periodo dello stesso successivo al 30 giugno 1998, incluse quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali, in quanto la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, nonchè quelle cosiddette interne per l'accesso ad aree o fasce funzionali superiori, ricomprese nell'area dei procedimenti amministrativi, laddove gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedura concorsuale, ed i cui destinatari non solo sono già in servizio, ma sono anche in possesso della relativa qualifica professionale - conservano natura privata, in quanto atti interni di organizzazione, anche dopo la riforma attuata con la L. n. 145 del 2002, il cui art. 3, modificativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, adopera bensì la locuzione "provvedimento" riferita all'atto di conferimento dell'incarico, ma significativamente non aggiungendovi il predicato "amministrativo", presente invece in tutte le norme che disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico.
I predetti atti di conferimento di incarichi dirigenziali mantengono, pertanto, la natura di determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, come, a norma del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, al cui impianto la L. n. 145 del 2002, non ha apportato modifiche, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali di rapporti di lavoro già costituiti cfr. in tali termini: Cass., Sez. Un., 7 luglio 2005 n. 14252 cui acide tra le altre, più di recente: Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2008 n. 5078; Cass. 23 febbraio 2007 n. 4275).
Nè per andare in contrario avviso vale addurre la natura unilaterale dell'atto di conferimento dell'incarico perchè essa risulta del tutto compatibile anche con il carattere privato dei potere, avendo la legge inteso soltanto rafforzare la posizione di preminenza del datore di lavoro pubblico su piano dell'organizzazione. Certo, a differenza di quanto avviene per i comuni datori di lavoro, la capacità organizzativa deve essere consacrata in un atto formale, ma ciò si spiega agevolmente in base al contenuto precettivo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 3, ed alla necessità di consentire l'esecuzione dei controlli in esso previsti. Ne consegue che l'amministrazione che, res melius perpensa, modifica o ritira l'atto di conferimento esercita un potere organizzativo e non il potere amministrativo di autotutela, inconcepibile nei confronti di atti di tutela privati (cfr. in motivazione ; Cass., Sez. Un., 7 luglio 2005 n. 14252 cit.).
Sotto altro versante va precisato come non possa pervenirsi nel caso di specie ad una diversa conclusione con riferimento alle domande aventi ad oggetto le delibere riguardanti l'organizzazione della Soprintendenza di Catania e di Messina - e ciò indipendentemente dal carattere confermativo o meno della precedente organizzazione che tali delibere abbiano assunto - venendo a tale riguardo in rilievo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, sugli "atti presupposti". Ed invero secondo tale disposizione la giurisdizione del Giudice ordinario sussiste anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione" perchè in tal caso il Giudice li disapplica se illegittimi. Sul punto va infatti rimarcato che gli atti suscettibili di essere impugnati davanti al Giudice amministrativo da coloro che rispetto ad essi possono vantare un interesse legittimo sono quelli che -secondo la formulazione del suddetto D.Lgs. art. 2, comma 1;
- in diretta applicazione dei principi generali fissati dalla legge e secondo i rispettivi ordinamenti stabiliscono le linee fondamentali della organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi nonchè le dotazione organiche complessive. Quando però i suddetti atti vengono contestati dal privato unicamente in ragione della incidenza diretta o indiretta che essi possano avere su posizioni di diritto soggettivo, derivanti in capo al privato stesso dal rapporto di lavoro, il soggetto potrà, come detto, chiederne la mera disapplicazione al Giudice ordinario.
Per concludere, alla stregua di quanto sinora detto, essendo la contestazione operata dal V. sugli atti della pubblica amministrazione funzionalizzata al riconoscimento del suo diritto alla qualifica di Soprintendente di Catania o di Messina nonchè allo svolgimento delle correlate mansioni, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.
Ricorrono giusti motivi - tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate - per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M
La Corte provvedendo sul regolamento preventivo di giurisdizione dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2008
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