GIURISPRUDENZA CASSAZIONE CIVILE Cass. civ., Sez. lav., 17 aprile 2012, n. 5999 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CASSAZIONE CIVILE - IMPIEGO PUBBLICO In ordine al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazione, il Giudice ordinario sottopone a sindacato i poteri esercitati dall'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato in base ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. L'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall'altra, e ciascuna, di per sé sola, idonea a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in un insieme di censure tale da investire utilmente tutte le predette ragioni. Ciò perché la mancata critica di una di esse o la sua attitudine a resistere alle censure poste in essere implicherebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non censurato. Di talché, l'impugnazione sarebbe priva dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, costituito dalla rimozione della pronuncia oggetto di contestazione.