Ricorso alla documentazione caratteristica nelle Forze Armate (scheda valutativa annullata)
Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, Sent. n. 1693/08 - Studio legale www.molegale.it
Avv. Maria Vittoria Morselli
di Pistoia PT, Italia
Letto 2369 volte dal 25/09/2016
I documenti caratteristici degli appartenenti alle Forze Armate non devono configurarsi quali atti che dettagliano i singoli avvenimenti della carriera del personale sottoposto a valutazione, ma esprimono giudizi sul complesso dei fatti verificatisi nel periodo al quale la valutazione si riferisce, assumendo in tal senso la funzione di riassumere in poche ed essenziali proposizioni la qualità del servizio prestato. Si riporta una interessante sentenza del TAR relativa ad un ricorso alla documentazione caratteristica (nel caso specifico una scheda valutativa). La documentazione caratteristica (scheda valutativa e rapporto informativo – volgarmente chiamate note caratteristiche) è la documentazione con cui vengono valutati i militari del Ministero della Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e ha la scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito.
Ric. n. 512/2002 e 2884/2004
Sent. n. 1693/08
REPUBBLICA ITALIANA
iN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei signori:
SENTENZA
sui ricorsi riuniti R.G. 512/2002 e R.G. 2884/2004, proposti da xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. xxxxxx e dall’Avv. xxxxxxx, con elezione di domicilio presso i/l loro studio in xxxxxxxx,xxx,
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e il Reparto TTTTTTTTTTTTTTTTT dell’Aeronautica Militare di Villafranca di Verona (Verona), in persona del suo Comandante pro tempore, costituitisi in giudizio limitatamente al ricorso proposto sub R.G. 512/2002, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliatariaex legein Venezia, Piazza San Marco n. 63;
- laDirezione Generale per il Personale Militare, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, non costituitosi in giudizio,
per l’annullamento
- R.G. 512/2002): del giudizio e della qualifica finale della scheda valutativa n. 21 relativa al servizio prestato dal ricorrente nel periodo 3 giugno 2000 – 7 giugno 2001; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;
- R.G. 2884/2004): del giudizio di “non idoneità” all’avanzamento del ricorrente al grado superiore – quadro di avanzamento2002 – aliquota al 31 dicembre 2002; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;
Visti i ricorsi con i relativi allegati, rispettivamente notificati il 16 febbraio 2002 e l’11 ottobre 2004, nonché rispettivamente depositati il 2 marzo 2002 e il 27 ottobre 2004 presso la Segreteria della Sezione;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando del Reparto Mobile di Supporto dell’Aeronautica Militare di Villafranca di Verona, limitatamente al ricorso proposto sub R.G. 512/2002
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 17 gennaio 2008 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. A. Romeoperilricorrenteel’AvvocatodelloStatoDanielaSalminiperilMinisterodellaDifesae per il Comando del Reparto Mobile di Supporto dell’Aeronautica Militare di Villafranca di Verona ;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Bruno Amoroso?Elvio Antonelli?Fulvio Rocco?ha pronunciato la seguente
FATTO E DIRITTO
1.1. Il ricorrente, XXXXXXX, è Gradoxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxAeronautica Militare, e presta servizio presso il Comando del Reparto Mobile di Supporto dell’Aeronautica Militare di Villafranca di Verona.
Il ricorrente espone di aver sempre riportato nelle periodiche valutazioni il giudizio di “eccellente” e che, peraltro, in data 24 dicembre 2001 gli è stato comunicato il ben meno elevato giudizio di “superiore alla media”, relativo al proprio periodo di servizio 3 giugno 2000 – 7 giugno 2001 e stilato – quale Compilatore – dal suo diretto superiore, Capitano AAr.s. WWWWW, dal 1° Revisore Ten. Col. AAr.a.n. YYYYYYY, dal 2° Revisore Col. AA.r.a.n.ZZZZZ .
Più esattamente, il Compilatore si è espresso nei seguenti termini: “Il Gradoxxx xxxxx nel periodo in esame ha dimostrato di possedere qualità complessive superiori alla media. In particolare devo evidenziare che la salute e la resistenza fisica sono ritenute buone e sufficienti in condizioni normali. Il buon senso è normale. Ma le caratteristiche che hanno delineato un calo del rendimento sono state l’iniziativa, il senso del dovere e della disciplina superiori alla media. Appare chiaro come necessario sia per il Sottufficiale in questione ritrovare la giusta strada per ottenere risultati maggiori a quelli attuali, avendone la capacità. Ritengo, pertanto, (di)considerare il Gradoxxx xxxxx un elemento sicuramente utile per la Forza Armata, che deve mettere impegno nel lavoro che svolge. Per tali motivi intendo abbassare la valutazione finale”.
Il 1° Revisore, a sua volta, si è così espresso: “Concordo. Sottufficiale che nel presente periodo ha evidenziato uno scadimento delle qualità militari e professionali accusando, talvolta, difficoltà nel tradurre in pratica determinate attività connesse con l’ottimale svolgimento della nuova missione assegnata al Reparto. Il Gradoxxx xxxxx x ha pertanto evidenziato soddisfacenti qualità complessive e probabili difficoltà di natura personale che gli hanno impedito di forn ire un rendimento di più elevato livello. Ritengo comunque il Sottufficiale in grado di assicurare risultati ben più concreti e, pertanto, lo invito a ritrovare lo stimolo e l’entusiasmo per fare di più”.
Il 2° Revisore ha quindi rilevato quanto segue: “Concordo. Nel periodo in esame il Gradoxxx xxxxx ha evidenziato una velata carenza motivazionale che ha provocato una generale flessione del rendimento complessivo. Tali fattori hanno causato una non ottimale rispondenza alle responsabilità a lui assegnate, anche in relazione alle attività connesse con la preparazione e le predisposizioni per l’impiego operativo del Reparto fuori area. Ritengo, comunque, che il Gradoxxx xxxxx sia un Sottufficiale dalle ottime potenzialità, che profondendo un maggiore impegno potrà riportarsi a più lusinghieri livelli, peraltro già raggiunti in passato”.
Il giudizio finale sottoscritto dall’ultimo Revisore è, pertanto, il seguente: “La S.V. è Sottufficiale dalle ottime potenzialità. Tale positiva valutazione risulta, tuttavia, in parte inficiata da una seppur velata carenza motivazionale che ha causato anche una flessione nel rendimento complessivo. La esorto pertanto ad una revisione del Suo atteggiamento per riguadagnare, cosciente delle Sue doti professionali e capacità già dimostrate in passato, la piena fiducia e l’ampia stima dei Suoi superiori”.
Va anche opportunamente rilevato che i giudizi qualitativi riportati nella stessa scheda valutativa sono i seguenti:
“Parte I – Qualità fisiche, morali e di carattere:?
- A) Qualità fisiche:?
2) Salute e resistenza fisica: Generalmente buona. Sufficiente in condizioni normali.
- B) Qualità morali e di carattere.
2) Costanza e perseveranza: Superiore alla media.?
3) Amor proprio e dignità personale: Superiore alla media; normalmente sentita.?
4) Sincerità, lealtà e rettitudine: Sincero; leale – retto.?
5) Riservatezza: Sicuramente riservato
?6) Comportamento nella vita privata: Irreprensibile sotto ogni aspetto.?
Parte II – Qualità culturali e intellettuali:?
1) Cultura generale: Superiore alla media.?
2) Capacità di espressione (scritta e orale): Corretta, chiara. Corretto, chiaro.?
3) Memoria: Superiore alla media.?
4) Buonsenso: Normale.?Parte
III- Qualità professionali:?
1) Preparazione tecnico-professionale: Superiore alla media.?
2) Capacità amministrativa e cura del materiale: Accurato. Coscienzioso.?
3) Capacità didattica, educativa, addestrativi: Convincente, efficace.?
4) Governo del personale: Accurato, coscienzioso.?
5) Esecuzione degli ordini: Fedele, preciso.?
6) Atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori: Impeccabile. Generoso. Sollecito.
7) Iniziativa: Superiore alla media.?
8): Senso del dovere: Superiore alla media.?
9): Senso della disciplina: Superiore alla media.
La Parte IV^ della scheda, intestata alle “Qualità specifiche” (1. Specifiche attitudini a particolari incarichi; 2. Scarse attitudini a particolari incarichi; 3. Capacità di impiegare uomini e mezzi”) non è stata compilata, come non sono stati compilati per ciascuna delle predetti quattro parti gli appositi spazi per le “Eventuali note aggiuntive del compilatore”.
1.2. Con il primo dei ricorsi in epigrafe (R.G. 512/2002) xxxxx chiede pertanto l’annullamento della scheda valutativa n. 21 relativa al servizio da lui prestato nel periodo 3 giugno 2000 – 7 giugno 2001; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Il ricorrente deduce al riguardo eccesso di potere per contraddizione palese tra i presupposti del giudizio impugnato e il giudizio stesso, difetto di motivazione, nonché mancanza assoluta di coerenza tra i precedenti di carriera con il giudizio e la qualifica finale impugnati.
1.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando del Reparto Mobile di Supporto dell’Aeronautica Militare di Villafranca di Verona, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
2.1. Successivamente, con dispaccio Prot. n. M_D/GMIL_03/II/5/2004/41315 dd. 16 agosto 2004 a firma del Direttore della 5^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali – Direzione Generale per il Personale Militare – II° Reparto (Ministero della Difesa), è stato comunicato al ricorrente quanto segue: “Si comunica che la S.V., compresa nell’aliquota di avanzamento citata in oggetto, è stata giudicata dalla Commissione Permanente d’Avanzamento per i Sottufficiali ai fini della promozione di Maresciallo di 1^ classe (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18 del D.L.vo 12 maggio 1995 n. 196, artt. 33 e 34 della L. 10 maggio 1983 n. 212 e art.32 del R.D.L. 3 febbraio 1938 n. 744) per il Q.A. (quadro di avanzamento) riferito all’anno 2002, con verbale n.° 5.4/2004 dell’8 luglio 2004,“Non Idoneo”, con la seguente motivazione: “Per la maggior parte del
periodo in valutazione il Gradoxxx xxxxx ha fornito un rendimento soddisfacente ed espresso buone qualità professionali e culturali, invece nella fase finale egli ha evidenziato un comportamento denotante carenza delle qualità militari e disciplinari, sanzionato anche con una punizione disciplinare che vanifica quanto di buono espresso in precedenza. Per quanto sopra, la Commissione non lo ritiene, al momento, idoneo per l’avanzamento al grado superiore”. Si rappresenta, inoltre, che Ella, con successivo provvedimento, sarà inquadrata nel grado di Maresciallo di 1^ classe, ai sensi di quanto disposto dalla L. 27 luglio 2004 n. 186. …”.
2.2. Ciò posto, con il secondo ricorso in epigrafe (R.G. 2884/2004), l’xxxxx ha chiesto anche l’annullamento di tale provvedimento, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 33 della L. 10 maggio 1983 n. 212, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà.
Per quanto segnatamente attiene alla sanzione disciplinare di cui fa cenno il provvedimento impugnato, il ricorrente afferma e documenta che la stessa consisterebbe in un giorno di consegna per aver violato gli artt. 14 e 44 del vigente Regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, con le seguenti motivazioni: “Comandato ad effettuare una visita medica di controllo presso l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare di Linate, non rispettava la procedura in vigore. Ciò impediva l’effettuazione della visita medica, e comportava un conseguente sperpero di risosrse economiche per l’Aeronautica Militare. In tale occasione il Gradoxxx xxxxx dimostrava scarso senso del dovere e della responsabilità”.
“Si presentava al lavoro in ritardo omettendo di avvisare la Segreteria del Servizio di appartenenza, né si preoccupava di notificare il suo arrivo in Base, creando disservizio. In tale occasione il Gradoxxx xxxxx dimostrava scarso senso del dovere e della responsabilità” (cfr. provvedimento Ms-4/5995/P13 dd. 22 ottobre 2001 del Comandante del Reparto Mobile di Supporto A.M. di Villafranca di Verona, doc. 2 di parte ricorrente sub R.G. 2884/2004).
2.3. In questo secondo procedimento non si sono costituite le Amministrazioni intimate.
3. Nell’imminenza della discussione orale di entrambi i ricorsi, la difesa dell’XXXXX ha prodotto ulteriori memorie a sostegno delle proprie richieste, nonché in data 14 dicembre 2007 sub R.G. 2884/2004, copia della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – III° Reparto – 7^ Divisione Disciplina – V^ Sezione, dalla quale consta l’avvenuta cancellazione, a’ sensi dell’art. 75 del vigente Regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, di una sanzione disciplinare di corpo in conformità ad un’istanza ivi presentata dallo stesso XXXXX in data 11 novembre 2003.
4. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008 entrambi i ricorsi sono statati trattenuti per la decisione.
5. Il Collegio dispone, innanzitutto, la riunione dei due procedimenti in epigrafe, stante l’identità delle parti e l’indubbia connessione funzionale esistente tra i provvedimenti resi complessivamente oggetto di impugnativa.
6.1. Ciò posto, per quanto segnatamente attiene al ricorso proposto sub R.G. 512/2002, va evidenziato che risulta – innanzitutto – intrinsecamente condivisibile l’assunto della difesa dell’Amministrazione intimata secondo i quali i documenti caratteristici degli appartenenti alle Forze Armate non devono configurarsi quali atti che dettagliano i singoli avvenimenti della carriera del personale sottoposto a valutazione, ma esprimono giudizi sul complesso dei fatti verificatisi nel periodo al quale la valutazione si riferisce, assumendo in tal senso la funzione di riassumere in poche ed essenziali proposizioni la qualità del servizio prestato (cfr., ad es., T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 10 marzo 2003 n. 1995).
Va anche condivisa l’affermazione della medesima Amministrazione intimata sull’irrilevanza dei giudizi pienamente positivi riportati dal personale con riferimento a periodi di servizio precedenti rispetto alla valutazione attuale (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2005 n.
7217); in tal senso, come a ragione hanno evidenziato gli estensori della relazione sui fatti di causa prodotta dalla stessa Amministrazione (Maggiore GArs Infr. Imp. Ele. Sta WWWWW e Tenete Colonnello A.A.r.a.n. YYYYYYY: cfr. doc. 2 di parte resistente sub R.G. 512/2002, pag. 2), “qualora si ipotizzasse valida la (contraria) tesi del ricorrente, un soggetto al quale venisse attribuita la massima qualifica su determinate qualità rimarrebbe per tutta la carriera legato a tale giudizio, senza tener conto delle circostanze di luogo e di tempo, oltre che di tipo personale e professionale, che potrebbero senza dubbio influire sulle stesse determinandone un cambiamento, oltre alla circostanza che la normativa sulla compilazione della documentazione caratteristica richiede un autonomo giudizio per ciascun periodo temporale, non ipotizzando assolutamente la immutabilità di alcune delle qualità che compongono tale giudizio”.
6.2. Il ricorso proposto sub R.G. 512/2002 va tuttavia accolto avuto riguardo, in via del tutto assorbente, al primo ordine di censure proposto dal ricorrente, segnatamente laddove egli ha dedotto il vizio di eccesso di potere per contraddizione tra i presupposti del giudizio impugnato e il giudizio stesso.
In tal senso, il ricorrente ha rimarcato che ad avviso del compilatore delle note caratteristiche – tra l’altro – “… le caratteristiche che hanno delineato un calo del rendimento sono state l’iniziativa, il senso del dovere e della disciplina superiori alla media”, nel mentre il secondo revisore, ossia il Comandante di corpo, pur dopo aver concordato con le affermazioni del Compilatore, ha giustificato l’abbassamento della qualifica finale da “eccellente” a “superiore alla media” riferendosi ad “una velata carenza motivazionale” non meglio specificata.
Nella predetta relazione dell’Amministrazione intimata (cfr. ibidem, pag. 1, § 2), “si ritiene che non sia possibile estrapolare i giudizi del compilatore e del secondo revisore in maniera del tutto avulsa dal contesto complessivo dei giudizi, così come espressi dai tre soggetti individuati dalla legge quali responsabili della compilazione della documentazione caratteristica. Si ritiene, quindi, che si debba valutare i giudizi espressi dai tre militari intervenuti nella compilazione della documentazione caratteristica nella loro interezza e non soltanto valutando de giudizi estratti in maniera – peraltro – del tutto parziale. Peraltro, la supposta contraddittorietà tra i due giudizi espressi da compilatore e secondo revisore non sussiste, anche nell’ottica prospettata dal ricorrente, in quanto la carenza motivazionale indicata dal secondo revisore non è affatto in contrasto con una diminuita iniziativa ed un minor senso del dovere e della disciplina dimostrati nei precedenti periodi di valutazione”.
Ad avviso del Collegio, viceversa, la contraddittorietà rilevata dalla difesa del ricorrente sussiste, posto che il secondo revisore ha formulato un giudizio incentrato su di “una generale flessione del rendimento complessivo” dell’XXXXXX, indotto – come si è detto – da una “velata carenza motivazionale” che, proprio in quanto nozione intrinsecamente indeterminata, di per sé fuoriesce da quelle categorie di giudizio che il compilatore ha – a sua volta – puntualmente individuato come inferiori al passato nella valutazione, ossia “l’iniziativa, il senso del dovere e della disciplina”.
Se così è, peraltro, non è dato da intendere come l’abbassamento delle valutazioni dei singoli elementi che compongono la scheda del sottufficiale sottoposto a giudizio (Parte I^ – Qualità fisiche, morali e di carattere: A) Qualità fisiche; B) Qualità morali e di carattere; Parte II^ Qualità culturali ed intellettuali; Parte III^ Qualità professionali), non riguarda soltanto elementi di giudizio che attengono strettamente all’“iniziativa” o che ragionevolmente la completano (cfr. ivi: “energia, superiore alla media”; “costanza e perseveranza, superiore alla media” e, per l’appunto,“iniziativa, superiore alla media”), ma anche elementi del tutto estranei a tale componente della valutazione, come ad esempio l’“amor proprio e dignità personale”, rispettivamente definiti “superiore alla media” e “normalmente sentita”, ovvero la “cultura generale”, parimenti definita nella specie come “superiore alla media” e che, per contro – e fermo restando quanto detto innanzi, in via di principio, in ordine alla tendenziale irrilevanza dei giudizi precedenti più favorevoli rispetto a quelli ottenuti nell’attuale periodo di valutazione – altrettanto ragionevolmente non può diminuire, a meno che non si evidenzi nel personale valutato – sia pure
con la dovuta concisione propria dell’atto in esame – un atteggiamento tendenzialmente indisponibile ad assimilare l’“indottrinamento”sull’utilizzazione di nuovi sistemi d’arma, di logistica, di nuove procedure operative, ecc.
Per il vero, tale aspetto parrebbe essere stato colto nella specie soltanto dal primo revisore, Col. AA.r.a.n. YYYYYYY, laddove letteralmente afferma che l’XXXXXX avrebbe “evidenziato uno scadimento delle qualità militari e professionali accusando, talvolta, difficoltà nel tradurre in pratica determinate attività connesse con l’ottimale svolgimento della nuova missione assegnata al Reparto”: ma è evidente che tale “impressione” di uno soltanto dei revisori, in assenza di qualsivoglia riferimento in tal senso del compilatore, ossia del diretto superiore del militare valutato, non può – di per sé – configurarsi quale elemento di giudizio che consente di ricomporre, sul punto, la difformità di apprezzamento tra i diversi sottoscrittori delle note caratteristiche del ricorrente.
Inoltre, non va sottaciuto che se il “senso del dovere” e il “senso della disciplina” hanno subito l’abbassamento nella valutazione da parte del compilatore con la condivisione di entrambi i revisori, non si vede il motivo per cui la valutazione dell’ “esecuzione degli ordini”dell’XXXXXX seguita, comunque, ad essere aggettivata con termini (cfr. ivi: “fedele”, “preciso”) del tutto consoni ad una valutazione complessiva ben più elevata.
In conseguenza di ciò, quindi,l’Amministrazione intimata dovrà risottoporre l’attuale ricorrente a valutazione per il periodo 3 giugno 2000 – 7 giugno 2001.
7. L’accoglimento del ricorso proposto sub R.G. 512/2002 determina ipso iure anche l’accoglimento del ricorso proposto sub R.G. 2884/2004 dal medesimo XXXXXX avverso il giudizio di “non idoneità” da lui riportato per l’aliquota di avanzamento al 31 dicembre 2002 al grado di maresciallo di 1^ classe, posto che l’annullamento delle note caratteristiche relative al periodo 3 giugno 2000 – 7 giugno 2001 determina il venir meno di un atto presupposto rispetto al giudizio di “non idoneità” anzidetto.
Va, peraltro, opportunamente soggiunto che, per effetto della presente sentenza, il Ministero della Difesa è tenuto a riconsiderare il giudizio di “non idoneità” anzidetto soltanto nella misura in cui il ricorrente medesimo dovesse eventualmente riportare, in sede di revisione della valutazione del predetto periodo di servizio 3 giugno 2000 – 7 giugno 2001, un giudizio migliore rispetto a quello di“superiore alla media”e ove non ostino altri elementi di giudizio sfavorevoli noti all’Amministrazione intimata e rimasti esterni al presente giudizio.
Va inoltre opportunamente precisato che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la sanzione disciplinare di un giorno di consegna riportata dal ricorrente per effetto del provvedimento Ms-4/5995/P13 dd. 22 ottobre 2001 adottato dal Comandante del Reparto Mobile di Supporto A.M. di Villafranca di Verona (cfr. doc. 2 di parte ricorrente sub R.G. 2884/2004) dovrà comunque essere nella specie considerata in sede di giudizio di avanzamento, posto che a’ sensi dell’art. 75, comma 3, del D.P.R. 545 del 1986 la cancellazione della sanzione stessa che il ricorrente ha ottenuto in data 11 novembre 2003 non dispiega efficacia retroattiva.
Va – altresì – rilevato che l’eventuale riconsiderazione della posizione dell’XXXXXX rileverebbe al fine dell’avanzamento secondo le disposizioni ordinariamente contemplate al riguardo dall’art. 32 dell’art. 32 del R.D.L. 744 del 1938 e dall’art. 18 del D.L.vo 196 del 1995, nel mentre l’XXXXXX ha comunque già ottenuto l’avanzamento al grado superiore – come consta dallo stesso provvedimento da lui impugnato sub R.G. 2884/2004 – per effetto della disciplina speciale contenuta nella L. 27 luglio 2004 n. 186.
8. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li accoglie nei limiti di cui in motivazionee, per l’effetto, e salve e riservate restando le ulteriori determinazioni di competenza dell’Amministrazione intimata, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2008.
Il Presidente
Il?T.A.R. Veneto – I Sezione n.r.g.
l’Estensore Segr
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Domenico Ligato
Studio Legale Avvocato Domenico Ligato - Reggio Calabria, RC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 144 articoli dell'avvocato
Maria Vittoria Morselli
-
Benefici combattentistici per i militari delle Forze Armate
Letto 296 volte dal 03/03/2016
-
Diritto del lavoro: è legittimo il licenziamento quando il lavoratore svolge altra attività lavorativa, durante la malat...
Letto 0 volte dal 18/09/2024
-
Responsabilità genitoriale e affidamento della prole ai servizi sociali
Letto 0 volte dal 10/02/2024
-
Diritto civile: espropriazione per pubblica utilità
Letto 30 volte dal 14/01/2023
-
Diritto del lavoro: legittimo il licenziamento di colui che utilizza i permessi sindacali per finalità personali
Letto 47 volte dal 21/09/2022